Vincolo sportivo – prima parte

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Il presente articolo ha lo scopo di esaminare brevemente la dettagliata normativa sul “vincolo sportivo” nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto, mettendo in evidenza, inoltre, le più significative sentenze[1] sui temi di maggior rilevanza pratica.

Il contributo è suddiviso in due parti, delle quali la prima (normativa) è oggetto della presente pubblicazione, mentre la seconda (analisi delle sentenze e conclusioni) sarà oggetto di una prossima imminente pubblicazione.

  1. Tesseramento e vincolo sportivo

Chiunque intenda esercitare un’attività sportiva a livello agonistico, nell’ambito delle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN) riconosciute dal CONI, deve necessariamente essere tesserato con una di esse.

Il tesseramento[2] è un atto giuridico consensuale e volontario, con cui il tesserato acquisisce l’abilitazione all’esercizio dell’attività agonistica nelle competizioni organizzate dalla Federazione (nel nostro caso la FIN – Federazione Italiana Nuoto), diventando titolare di diritti e doveri previsti dalle normative federali.

In particolare, con il tesseramento, l’atleta instaura un doppio rapporto: un rapporto giuridico con la propria ASD[3] o SSD e un ulteriore rapporto con la FIN, accettando quindi – per espresso richiamo nel modulo di tesseramento – i relativi Statuti e Regolamenti, anche in termini disciplinari.

Con la sottoscrizione del tesseramento (il c.d. “cartellino”) sorge il c.d. vincolo sportivo cioè il rapporto che si instaura tra atleta e società sportiva, la quale accetta formalmente nella sua compagine l’atleta e ne dà comunicazione, secondo le procedure previste, alla Federazione.

In forza del predetto vincolo sorgono tra tesserato e società e tra tesserato e Federazione una serie di diritti ed obblighi reciproci[4].

In Italia il vincolo ha avuto origine con la Legge n. 426/1942 istitutiva del CONI, poiché si riteneva legittimo permettere alla società, che formava l’atleta, di ancorarlo a sé.

Il vincolo era a tempo indeterminato fino alla L. 91/1981, poiché l’atleta, anche professionista, era legato alla società di appartenenza a tempo indeterminato.

Attualmente, invece, il vincolo sportivo è in vigore soltanto per i dilettanti e per i giovani, essendo stato abolito definitivamente per i professionisti dall’art. 16 della Legge n. 91/1981, in quanto è stato ritenuto un ostacolo alla mobilità lavorativa e un’ingiusta limitazione alla libertà individuale.

In dottrina[5] si sostiene che il vincolo sportivo di durata indeterminata o, comunque, irragionevolmente lunga sia illegittimo, poiché lede i diritti indisponibili degli atleti, cagionando molteplici violazioni a diritti costituzionalmente garantiti.

L’atleta dilettante, infatti, con la firma del “cartellino”, si vincola a una società sportiva, accettando una notevole compromissione della propria libertà contrattuale, perché potrà svolgere la propria attività sportiva unicamente per detta società, che non solo sarà l’unica ad ottenerne le prestazioni sportive, ma che, salvo ipotesi limitate e marginali, avrà il diritto di decidere del suo trasferimento ad altro sodalizio.

Sebbene temporaneo, il vincolo sportivo continua a suscitare grande malcontento tra gli atleti che, nel momento in cui decidono per le più svariate ragioni di cambiare società e devono quindi trattare lo svincolo – trasferimento, si trovano talvolta di fronte a comportamenti illegittimi da parte di alcuni sodalizi (ad esempio, vengono richieste somme di denaro non dovute per concedere l’autorizzazione a cambiare Società).

A tal proposito, si ricorda che eventuali indennità o premi di formazione, di addestramento o di preparazione, sono espressamente previsti e disciplinati dalle normative federali.

Tali indennità sono calcolate equamente dalla Federazione, sulla base di alcuni parametri predefiniti, quali, ad esempio, l’età del tesserato, l’anzianità di tesseramento, il “curriculum” sportivo e simili.

La FIN disciplina appositamente il c.d. “Contributo di preparazione” in base alle varie discipline: a) pallanuoto; b) nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi e salvamento[6].

La questione della permanenza o meno del vincolo e dei relativi contributi e/o premi dovuti per ottenere lo svincolo è molto complessa e di non facile soluzione in considerazione dei contrastanti interessi in gioco, tutti parimenti rilevanti.

Da un lato, infatti, vi è l’atleta che è obbligato a tesserarsi e contestualmente accettare il vincolo con una società per poter praticare sport, a livello agonistico, in ambito FIN e CONI; dall’altro lato, vi sono le ASD o SSD che manifestano il bisogno di vincolare i propri tesserati, onde potere svolgere la propria attività con programmazione e continuità, evitando di ritrovarsi “svuotate” di anno in anno.

Tali posizioni, entrambe assolutamente meritevoli di tutela in linea teorica, si scontrano spesso, dal punto di vista pratico, con frequenti comportamenti illegittimi che, come detto, aggravano la posizione dei tesserati (generalmente, ma non sempre, soggetti più deboli) nel momento in cui, seguendo la normativa federale intendano cambiare sodalizio.

È opportuno, pertanto, che nei casi in cui vengano violate le normative federali, i soggetti che si ritengano danneggiati denuncino tempestivamente comportamenti contrari alle normative alla Procura Federale della FIN, perché possa intervenite sul piano disciplinare.

L’istituto del vincolo ha infatti una funzione utile per lo sport di base, per cui è necessario che, finché continuerà a sopravvivere alle istanze di riforma, non sia un legacciolo utilizzato in modo illegittimo, con possibili violazioni dei diritti degli atleti, ma sia un istituto proficuo per la crescita di tutto il “movimento sportivo” (Federazione, Società e atleti).

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Ulteriore questione da esaminare, seppur brevemente, per la grande rilevanza pratica che assume è quella del tesseramento dei minori.

Negli ultimi anni vi sono state molte discussioni, tra gli studiosi della materia e i giudici, in merito alla necessità di considerare il tesseramento, specialmente se comporta un vincolo di durata pluriennale, un atto tra quelli per i quali sia necessario chiedere un’autorizzazione al Tribunale (Giudice Tutelare) o no.

In estrema sintesi, nonostante vi sia una sentenza di un Tribunale (relativa a un tesserato della FICG)[7] che ha sancito la necessità della predetta autorizzazione del Giudice Tutelare, si ritiene, invece, che l’atto di tesseramento, anche con vincolo pluriennale, sia da considerare di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 c.c., poiché non arreca pregiudizio e diminuzione del patrimonio del minore e, pertanto, non necessiti della predetta autorizzazione.

È necessario, tuttavia, che il modulo di tesseramento sia sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore[8].

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Si esamina nel dettaglio la normativa della FIN, per una più accurata analisi dell’istituto in oggetto.

Nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto, il vincolo sportivo è disciplinato dall’art. 5 dello Statuto Federale[9], dall’art. 14 del Regolamento Organico[10] e dalle Circolari federali.

Sulla base di tali disposizioni normative, il tesseramento è temporaneo o definitivo.

Il tesseramento temporaneo è disciplinato nello specifico dalla Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2019/2020, già richiamata, che distingue puntualmente tra le varie discipline[11]. Il vincolo definitivo, che vale per tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio, ha durata di otto stagioni agonistiche; al termine si rinnova automaticamente, salvo espressa volontà dell’atleta da comunicarsi nella stagione sportiva che precede l’inizio delle ultime due stagioni di vincolo sportivo.

In caso di nuovo tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata, alla società di precedente appartenenza è riconosciuto il diritto, comunque rinunciabile, a percepire un’indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall’atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte dello stesso sodalizio, in base ai parametri stabiliti all’art. 14.17 del Regolamento Organico, da corrispondere a cura della società interessata al nuovo tesseramento[12].

La determinazione della misura dell’indennità di preparazione da corrispondere è stabilita nella Normativa Generale, anche in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive. Le suddette indennità devono tenere conto dei criteri, quali, in via esemplificativa e principale ma non a carattere esaustivo, la presenza nelle squadre Nazionali, i risultati sportivi conseguiti in Campionati internazionali, la partecipazione alle Manifestazioni di Alto Livello[13].

Si ricorda che gli atleti in stato di tesseramento con vincolo definitivo possono richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società affiliata, con le procedure stabilite dall’art. 16 Regolamento Organico. In particolare, gli atleti interessati erano tenuti tassativamente nella finestra temporale intercorrente dal 10 al 31 luglio 2019 a inviare, a mezzo di raccomandata a/r, la richiesta di nulla-osta alla Società di appartenenza, utilizzando il fac-simile allegato alla circolare del 1° luglio 2019, Prot./AP/fm/3910, come disposto dalla stessa[14]. Le richieste inviate al di fuori della predetta finestra temporale sono irricevibili.

Le società interessate, a loro volta, devono inviare a mezzo raccomandata a/r all’atleta interessato e alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti della FIN, entro il termine del 30 agosto 2019[15], la dichiarazione di concessione o rifiuto del nulla-osta, utilizzando il medesimo fac-simile federale inviato dagli atleti. Il mancato riscontro da parte delle società nei suddetti termini equivale a espressione di silenzio-rifiuto verso la richiesta di nulla osta.

La FIN, decorso il termine assegnato alla Società, provvede a comunicare entro il 13 settembre 2019 all’Atleta interessato, a mezzo raccomandata a/r (o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione), alla società di appartenenza e al Comitato Regionale competente a mezzo pec, l’esito della richiesta di nulla osta.

La parte interessata, sia essa l‘atleta e/o la società ricevente può proporre ricorso, avverso l’intervenuta concessione del nulla osta[16] o rifiuto del medesimo[17], al Tribunale Federale – Seconda Sezione, entro cinque giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione. Il ricorso deve contenere copia di versamento della relativa tassa indicata nell’apposita tabella allegata alla Circolare Normativa Generale.

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Considerando che l’istituto in questione, le eventuali modalità di svincolo – trasferimento e le relative indennità suscitano una notevole litigiosità[18] tra atleti e società o tra le stesse società, è interessante una disamina di alcuni casi concreti affrontati in sede giudiziale, sulle questioni di più frequente ricorrenza o di maggior rilevanza pratica, per avere un quadro esaustivo dell’istituto in oggetto.

A tale scopo, si rinvia alla prossima imminente pubblicazione della seconda parte del presente articolo.

[1] Per semplificare, si utilizza il termine in modo improprio, comprendendo anche le decisioni degli Organi di Giustizia sportiva, che non sono vere e proprie “sentenze”.

[2] Il tesseramento è il rapporto giuridico che riguarda le persone fisiche, mentre l’affiliazione è il rapporto giuridico che sorge tra le ASD o SSD e la Federazione.

[3]Si rammenta chela Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2019/2020in merito agli obblighi a carico delle società relativi al tesseramento di un atleta dispongo che: “Le Società sono obbligate ad acquisire la certificazione di idoneità medica rilasciata ai singoli Atleti; all’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento il Presidente / Legale Rappresentante della Società attesta di aver acquisito agli atti la predetta certificazione di idoneità medica che deve essere conservata agli atti della medesima Società e prodotta alla FIN in caso di richiesta. Pertanto le domande di tesseramento prive della sottoscrizione da parte del Presidente / Legale rappresentante della Società sono irricevibili”; si veda sul punto https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/4407-circolare-normativa-2019-2020/file.html.

[4]L’istituto del vincolo sportivo ha origine in Inghilterra, intorno al XIX secolo, con la finalità di evitare che le società economicamente più ricche potessero accaparrarsi gli atleti migliori a danno delle società più deboli. Attraverso detto istituto, quindi, le società meno abbienti potevano vincolare i propri atleti, impedendo loro di trasferirsi altrove e decidere, pertanto, in modo unilaterale in merito ai loro trasferimenti.

[5] Si veda P. Moro, “Natura e limiti del vincolo sportivo”, in http://www.rdes.it/riv1_moro.pdf.

[6] Sul punto si veda la Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2019/2020 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/4407-circolare-normativa-2019-2020/file.html.

[7]Il Tribunale di Verbania ha ritenuto il tesseramento un atto di straordinaria amministrazione da sottoporre al vaglio del Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c.. Si veda Tribunale di Verbania, sentenza del 14 aprile 2015 n. 233, in http://www.ilnuovodirittosportivo.it/nullita-del-vincolo-di-tesseramento-pluriennale-del-calciatore-dilettante/.

[8]La Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2019/2020 prevede espressamente che: “La richiesta di tesseramento, da presentare sull’apposita modulistica presente sul portale FIN, deve essere sottoscritto dall’atleta (o dagli esercenti la patria potestà per i minori) e dal Presidente / Legale Rappresentante della Società pena l’irricevibilità della stessa”, in https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/4407-circolare-normativa-2019-2020/file.html.

[9] In particolare, l’art. 5, commi 9 e 10, Statuto Federale stabilisce che: “9) Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è temporaneo e la sua durata è pari a otto intere stagioni agonistiche. Il vincolo si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell’atleta da comunicarsi almeno nell’arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo. 10) Le norme su tesseramenti, termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinate dal Regolamento Organico”.

[10] L’art. 14 del Regolamento Organico disciplina i “Tesseramenti”, prevedendo riguardo al vincolo sportivo che: “B) Durata del vincolo: 14.5 La durata del vincolo è stabilita dall’art. 5 comma 9 dello Statuto. Per gli Atleti in regime di vincolo la Società ha il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d’ufficio del tesseramento. 14.6 Il diritto delle Società di cui al precedente punto 14.3 è prorogato per ulteriori periodi di otto stagioni sportive consecutive in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte degli Atleti da comunicarsi nella stagione sportiva che precede l’inizio delle ultime due stagioni di vincolo sportivo. 14.7 La comunicazione di cui al precedente punto 14.6 deve essere inviata dagli Atleti, ai fini della valida manifestazione della volontà contraria, alla Società ed al Comitato Regionale di appartenenza della stessa a mezzo di raccomandata a/r o mezzo equipollente che faccia fede della data di ricezione. 14.8 La Società può in ogni momento rinunciare al diritto di cui al precedente punto 14.5 con effetto a partire da stagione sportiva successiva a quella nella quale si è già proceduto al tesseramento, mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società da consegnarsi all’atleta interessato. Tale comunicazione – ai fini della sua opponibilità in caso di contenzioso dinanzi agli Organi di giustizia competenti in materia di tesseramento- deve essere depositata, a cura della parte più diligente, entro il termine della stagione sportiva nella quale è stata rilasciata presso il Comitato Regionale competente mediante qualunque mezzo che dia prova della data di ricezione. 14.9 Il tesseramento degli Atleti in favore della Società scade allo spirare della stagione sportiva per la quale è intervenuto nei seguenti casi; a) atleti comunque tesserati per la prima volta; b) atleti tesserati sino alla prima stagione della categoria “Ragazzi”. 14.10 Le Società possono richiedere il tesseramento od il rinnovo del tesseramento degli Atleti nel rispetto dei  seguenti termini: – dal 1 settembre in poi di ogni stagione sportiva, fermo restando la sua decorrenza dal 1° Ottobre successivo, per gli Atleti tesserati per la prima volta con esclusione degli Atleti della Pallanuoto per i quali si rimanda alle singole normative dei Campionati federali; – dal 1 settembre di ogni stagione sportiva, fermo restando la sua decorrenza dal 1° Ottobre successivo, al successivo 31 gennaio di ogni stagione sportiva per gli Atleti già in precedenza tesserati ad eccezione degli Atleti della Pallanuoto per i quali si rimanda alle singole normative dei Campionati federali; – dal 1 Febbraio in poi di ogni stagione sportiva per gli Atleti già in precedenza tesserati il cui tesseramento non sia stato rinnovato entro il termine del 31 Gennaio dalla Società titolare del diritto al rinnovo con conseguente stato di libertà di tesseramento, ad eccezione degli Atleti della Pallanuoto per i quali si rimanda alle singole normative dei Campionati federali. 14.11 In caso di nuovo tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata in base alla procedura di cui al precedente punto 14.7, alla società di precedente appartenenza è riconosciuto il diritto, comunque rinunciabile, a percepire una indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall’atleta quale frutto della preparazione tecnico – sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della Società, in base ai parametri di cui al successivo punto 14.17, da corrispondere a cura della società interessata al nuovo tesseramento. Il calcolo dell’indennità – salvo se espressamente rinunciata- deve essere notificato dalla Società di precedente appartenenza all’atleta interessato entro il termine del 31 luglio del suo ultimo anno di tesseramento. In caso di inattività della Società entro il predetto termine, il calcolo della indennità di preparazione è effettuato dagli Uffici della FIN Nazionale, su istanza dell’atleta interessato e/o della nuova Società che intende tesserarlo. 14.12 Qualora l’atleta nell’arco delle otto stagioni agonistiche abbia svolto attività in più di una disciplina federale, ai fini della determinazione dell’indennità di preparazione si terrà conto dell’attività prevalente, ovvero quella in cui l’atleta abbia conseguito i migliori risultati in termini assoluti. 14.13 Ai fini del tesseramento dell’atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata  la società di precedente appartenenza, ove ancora affiliata, deve  depositare presso il Comitato Regionale territorialmente competente  l’apposita dichiarazione, da redigersi su apposito modulo federale contenente la dichiarazione di intervenuto assolvimento in suo favore dell’obbligo di corresponsione da parte di nuova società dell’indennità di preparazione, o di rinuncia alla stessa; tale modulo recante le dichiarazioni di cui sopra viene inoltrato dal Comitato Regionale all’Ufficio Tesseramenti presso la Sede Nazionale della Federazione. 14.14 Ai fini del tesseramento dell’atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la nuova società richiedente deve inoltrare alla Federazione -Sede Nazionale- copia conforme del modulo federale recante le dichiarazioni della società di precedente appartenenza di cui al precedente punto 14.13 da allegare alla richiesta di nuovo tesseramento dell’atleta. 14.15 In caso di inattività della società di precedente appartenenza ancora affiliata rispetto agli adempimenti di cui al precedente punto 14.13, la Società che intende richiedere il tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata può liberarsi dell’obbligo di pagamento della indennità mediante versamento della stessa su conto corrente bancario della Federazione, la quale rilascia idonea certificazione. I depositi non richiesti dalle società di precedente appartenenza entro il termine del 30 settembre della stagione agonistica in cui si verifica il tesseramento dell’atleta, vengono acquisiti dalla Federazione con l’obbligo di destinazione ai capitoli di spesa federali relativi alla preparazione delle squadre nazionali. 14.16 Le previsioni contenute nella lettera b) del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di un atleta non tesserato entro il termine ultimo del 31 gennaio della stagione agonistica per la quale ha ottenuto la cessazione del vincolo ovvero all’atto del tesseramento da parte della nuova Società anche se intervenuto nella/e stagione/i susseguente/i. 14.17 La determinazione della misura delle indennità di preparazione da corrispondere è stabilita nella Normativa Generale anche in relazione alle peculiarità delle  singole discipline sportive; dette indennità devono tenere conto dei criteri quali, in via esemplificativa e principale ma non a carattere esaustivo, la presenza nelle squadre Nazionali, i risultati sportivi conseguiti in Campionati internazionali, la partecipazione alle Manifestazioni di Alto Livello”.

[11]La Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2019/2020 in merito al vincolo sportivo chiarisce che è così disciplinato: “a) Temporaneo: Gli atleti del Settore Nuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino al primo anno della categoria Ragazzi. Gli atleti dei Settori Tuffi, Sincronizzato, Salvamento si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all’età riferita al primo anno della categoria Ragazzi. Gli atleti del Settore Pallanuoto si intendono tesserati a vincolo temporaneo sino all’età riferita al primo anno della categoria Under 13. Inoltre il vincolo provvisorio è previsto per gli atleti di tutte le categorie al loro primo tesseramento, intendendosi per tale anche quello effettuato dopo un anno di interruzione di tesseramento. b) Definitivo: Si intendono tesserati a vincolo definitivo tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio. Sulla base di quanto stabilito dall’art. 5 comma 9 dello Statuto Federale il vincolo definitivo è valido per una durata pari a otto intere stagioni agonistiche. Detto vincolo si rinnova automaticamente per un periodo di pari durata del primo in assenza di manifestazioni di volontà contraria da parte dell’atleta da comunicarsi almeno nell’arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo. Per effetto di tali disposizioni statutarie, gli atleti per i quali il vincolo sportivo è decorso dalla stagione agonistica 2014/2015, sono tenuti a presentare l’eventuale manifestazione di volontà di cessazione del vincolo stesso nel corso della stagione agonistica 2019/2020 (ovvero entro il 30/09/2020). La manifestazione di volontà contraria al rinnovo del vincolo deve essere presentata dagli atleti con le modalità indicate nel successivo paragrafo “Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione”.

E inoltre “In caso di decisione di un atleta di rinunciare alla attività agonistica, lo stesso è tenuto a comunicare tale decisione – se in regime di vincolo definitivo – a mezzo raccomandata a/r alla Società di appartenenza e, per conoscenza, al competente Comitato Regionale, da spedirsi prima dell’inizio della stagione sportiva nella quale opererà detta rinuncia. La Società titolare del cartellino, in caso di successiva determinazione dell’atleta di riprendere l’attività sportiva agonistica, conserva il diritto di ripristino del tesseramento in quanto la rinuncia all’attività agonistica non comporta la decadenza del vincolo sportivo bensì la sua sospensione”, in https://www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione/4407-circolare-normativa-2019-2020/file.html.

[12] Si veda nota 11.

[13] Si veda sul punto l’art. 14.17 del Regolamento Organico, cit..

[14] Si considera, a tal fine, la data del timbro postale di invio della raccomandata a/r. Si veda https://www.federnuoto.it/circolari/federazione-1/federazione-2019-2020/4342-norme-per-la-presentazione-delle-richieste-di-nulla-osta-al-trasferimento-di-atleti-in-vincolo-definitivo/file.html.

[15] Anche in tal caso vale sempre il timbro postale della raccomandata a/r; si veda la nota precedente.

[16] In tal caso la parte interessata sarà la società che ritenga la concessione del nulla osta illegittima.

[17] In questo caso la parte interessata sarà il tesserato che ritenga il diniego illegittimo.

[18] Fondata spesso su ragioni economiche, in quanto le Società non vorrebbero mai perdere atleti che hanno formato senza ricevere alcun “contributo di preparazione”.

Alessandro Narciso – Avvocato del Foro di Monza; esperto di giustizia sportiva; Componente della Corte Federale d’Appello FIPSAS e del Tribunale Federale FIBKMS
Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJlKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE
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