Certificato di collaudo statico presupposto necessario per il Certificato di agibilità

Il TAR Calabria ha pronunciato una sentenza destinata ad avere enormi ripercussioni nell’edilizia privata e pubblica e, segnatamente, sugli impianti sportivi in generale e natatori in particolare.

Sono infatti state pubblicate le motivazioni  del pronunciamento n. 584 del 8/10/2019, che nega l’equipollenza fra certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata da un professionista a ciò abilitato, e certificato di collaudo statico.

Pertanto, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente, e dal successivo collaudo statico.

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