Dura lex sed lex – Ruta Meilutyte vs FINA

Il mese di febbraio 2020 non ha regalato molte gioie agli appassionati di sport acquatici.

Infatti, oltre alla notizia della morte di Giuseppe Auriemma, primatista italiano nei 400 misti, nel corso del mese è stata resa nota la decisione del FINA Doping Panel con la quale si è chiuso il procedimento aperto a carico di Ruta Meilutyte.

Ruta Meilutyte – lituana classe 1997, specialista dei 50 e 100 metri rana e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 nei 100 metri rana – è stata sanzionata con due anni di sospensione dall’attività agonistica con decorrenza dal 21 luglio 2019 (data dell’udienza avanti al FINA Doping Panel) e termine il 20 luglio 2021.

La violazione commessa dalla giovane atleta, contestata dalla FINA il 30 aprile 2019, consiste nell’aver mancato i test antidoping per tre volte consecutive tra il 22 aprile 2018 ed il 28 marzo 2019. Tale condotta determina un inadempimento all’obbligo di rendersi disponibile per il controllo nel luogo, nel giorno e nell’arco di tempo indicati dall’atleta stessa alla FINA.

Infatti, al fine di garantire il corretto svolgimento dei controlli, il Codice Mondiale Antidoping obbliga l’atleta inserito in un gruppo registrato a comunicare trimestralmente alla NADO tutte le “informazioni sui luoghi di reperibilità e permanenza”, che vengono definite Whereabouts. Obbligo ripreso anche dalle regole antidoping elaborate dalla FINA (FINA DC rules) ed in particolare dall’art. 5.4.3 FINA DC, che impone a ciascun atleta iscritto al Registro degli Atleti di Alto Livello (Registered Testing Pool) di tenere informata la Federazione Internazionale sui propri spostamenti, in modo da garantire di essere raggiungibile sempre e dovunque per sottoporsi ai test antidoping.

Pertanto, nella decisione del 21 luglio 2019 il FINA Doping Panel ha ritenuto che nel caso di specie trova applicazione la norma di cui all’art. 2.4 FINA DC (rubricato sotto il titolo “Whereabouts failure”) in forza della quale, nel caso in cui l’atleta si sottragga ad una combinazione di tre test nell’arco di 20 mesi si ritiene violata la regola e ciò comporta la sospensione dalle competizioni sportive per due anni.

A fronte di tali contestazioni Ruta Meilutyte, pur assumendosi la piena responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato di non aver preso parte ai test anti doping a causa dei numerosi viaggi intrapresi tra il 2018 ed il 2019, che non erano stati regolarmente comunicati alla FINA anche in considerazione della decisione dell’atleta di ritirarsi dalle competizioni sportive.

Non avendo fornito altre spiegazioni sulla mancata partecipazione ai suddetti controlli, il comportamento della nuotatrice è stato giudicato negligente e il collegio giudicante non ha potuto esimersi dal sanzionarla con la sospensione dalle competizioni sportive fino al 20 luglio 2021.

Sebbene la spiegazione fornita da Ruta Meilutyte sia effettivamente insufficiente a giustificare la propria condotta, è tuttavia evidente che l’art. 2.4. FINA DC equipara, ai fini sanzionatori, la condotta di doping a semplici comportamenti negligenti. Sorge quindi un interrogativo spontaneo: non è troppo repressivo un sistema che equipara il mancato sottoporsi al test da parte di chi ha anche dichiarato di volersi ritirare dall’attività agonistica, all’esito positivo di controlli antidoping?

“Dura lex sed lex” verrebbe da esclamare: il FINA Doping Panel non poteva assumere decisioni differenti ed il fenomeno del doping va represso in ogni modo, tuttavia il dubbio sull’adeguatezza di norme tanto restrittive rimane in tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport.

Autori:
Camilla Canavesi – Avvocato del Foro di Milano; ex atleta e allenatrice di nuoto sincronizzato
Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJlKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE

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