Le responsabilità nella gestione di un impianto natatorio

In un momento delicato come quello che si trova ad affrontare il nostro Paese, appare oltremodo interessante esaminare e valutare quali sono gli obblighi e doveri per coloro che gestiscono gli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell’acqua di una piscina aperta al pubblico.

La materia è delicata e di sicuro interesse per il legislatore, il quale, difatti, è tornato più volte – anche di recente – sulla disciplina delle responsabilità, che oggi sono connesse a pesanti sanzioni economiche, amministrative e in alcuni casi, penali.

Per questo motivo, i gestori degli impianti sono tenuti al rispetto di leggi e regolamenti europei su più fronti (e.g. trattamento dei dati personali) in continuo aggiornamento.

Per fare il punto su un panorama così complesso e variegato, è opportuno analizzare la normativa nazionale e comunitaria, individuando compiti e responsabilità dei gestori, dei proprietari e degli organizzatori in una “check list” quale strumento pratico per tutti gli addetti ai lavori.

  1. Gestore e proprietario

Il gestore viene generalmente definito come la persona fisica o giuridica che mette a disposizione degli utenti spazi e attrezzature in sicurezza, realizzando tutti quegli interventi finalizzati a garantire la salute (intesa anche come salubrità dei luoghi e dell’ambiente) del cittadino sia nella veste di consumatore sia come praticante un’attività sportiva a livello amatoriale, dilettantistico o professionistico.

Questa figura deve essere tenuta ben distinta da quella del proprietario.

Difatti, nel panorama italiano, è largamente diffuso il caso in cui un impianto di proprietà della pubblica amministrazione sia gestito da una A.S.D. o S.S.D. attraverso un contratto di concessione: in tale caso, l’ente sportivo dilettantistico, anche se non è proprietario dell’impianto, è pur sempre garante, ai sensi dell’art. 40 c.p., dell’incolumità di tutti coloro che utilizzano impianti e attrezzature, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere (“non offendere alcuno” di cui all’art. 2043 c.c.), sia nella sua qualità di custode delle stesse, in quanto civilmente responsabile dei danni cagionati dalla cosa (con l’eccezione del caso fortuito, come previsto dall’art. 2051 c.c.), sia, infine, quando l’uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi come pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Cass. 20 settembre 2011, n. 18798).

Di contro, la Pubblica Amministrazione (spesso il Comune) ha una posizione di controllo complementare alla luce dell’art. 2053 c.c., per cui è responsabile dei danni cagionati dalla rovina delle strutture, salvo che fornisca la prova liberatoria prevista dal Codice Civile in questi casi (un difetto di manutenzione o un vizio di costruzione).

Nel tentativo di stabilire su quale soggetto giuridico ricada concretamente la responsabilità, il Tribunale di Milano, nel caso dell’utente di una piscina che, all’atto di uscita dalla vasca, era scivolato dalla scaletta procurandosi una ferita al tallone destro in quanto i gradini erano «taglienti e non smussati» ha stabilito che spetta al custode, per liberarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., provare che “l’evento dannoso è stato determinato da un fattore esterno (che può anche essere il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) avente i caratteri della imprevedibilità e della eccezionalità, e quindi del fortuito”. Nel caso di specie, scivolare su un gradino della scaletta di una piscina nell’uscita dalla vasca non può essere considerato evento imprevedibile ed eccezionale, perciò si rileva la conseguente responsabilità del custode per le lesioni riportate dall’utente. Peraltro, oltre agli obblighi di legge, sono fondamentali le disposizioni della Concessione. Pertanto, il Tribunale di Milano, nel caso indicato, ha stabilito che entrambe le figure del proprietario e del custode sono “gravate dall’obbligo di custodia con riferimento alle attrezzature presenti nel centro […] ove è avvenuto l’incidente: la qualità di custode discende dall’essere, al momento dei fatti, il soggetto gestore del centro come risulta dal contratto stipulato con il Comune […]” (Tribunale di Milano, 1 Luglio 2004).

Peraltro, la qualità di custode “non ha escluso, nel caso concreto, l’obbligo di custodia esistente in capo al Comune proprietario del suddetto centro, dovendo ritenersi che il Comune, con la stipula del contratto de quo, non si sia (neppure temporaneamente) spogliato del potere-dovere di vigilanza dello stato di conservazione delle proprie strutture”.

Molte sono le pronunce riguardanti la responsabilità del gestore di una piscina, sul quale grava il ruolo di garante tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza per gli utilizzatori della struttura al fine di tutelarne l’incolumità fisica.

Anche la Corte di Cassazione si è occupata dell’istituto della responsabilità, come accertamento della condotta omissiva fondata sull’art. 40 co. 2 c.p.: l’indagine sul nesso di causalità va effettuata “non solo attraverso il ricorso ai principi desumibili dalle leggi di copertura di carattere universale, dalle leggi statistiche e dalle massime di comune esperienza, ma anche attraverso la valutazione di tutti i fattori presenti e interagenti nel caso concreto” (Cass. Pen. Sez. Un. 10 luglio 2002 n. 30328; Cass. Pen. 15 maggio 2003 n. 27915; Cass. Pen. 5 luglio 2004 n. 36805; Cass. Pen. 1 dicembre 2004 n. 46586).

  1. L’organizzatore

Con il termine organizzatore ci si riferisce alla “persona fisica o giuridica, associazione, comitato che promuove, con conseguente assunzione di responsabilità civile, penale ed amministrativa, l’incontro di uno o più atleti al fine di raggiungere un risultato in una o più discipline sportive, prescindendo dalla presenza o meno di spettatori”.

In particolare, tale figura è chiamata ad una serie di incombenze, tra cui:

  • la messa in atto di tutte quelle misure protettive volte ad eliminare (o quantomeno ridurre) i rischi di danno per gli atleti e spettatori;
  • il regolare controllo sulle attrezzature utilizzate in ogni disciplina;
  • la verifica di idoneità dei luoghi in cui deve svolgersi la competizione;
  • la preventiva richiesta e il conseguente ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari;
  • la comunicazione del regolamento di gioco all’autorità competente;
  • la verifica sulla salute psico-fisica degli atleti.

In ambito natatorio, la Corte di Cassazione ha statuito che “il responsabile di una società sportiva che gestisce una piscina è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti mediante l’idonea organizzazione dell’attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva” (Cass. 22 luglio 2005, n. 27396; Cass.19 Marzo 2012, n. 10717, la quale conferma che il responsabile dell’impianto dove sia presente una piscina “è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati”).

Dunque, gli eventi di danno riconducibili all’organizzazione della manifestazione sportiva configurano l’ipotesi di responsabilità fondata sulla colpa rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, “hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva” (Cass. 20 Febbraio 1997, n. 1564).

Tali misure protettive necessarie per prevenire eventi dannosi devono essere predisposte considerando non solo l’incolumità per i competitori, ma anche per i terzi: la responsabilità della società sportiva, quale organizzatore dell’evento, si atteggia diversamente a seconda che le potenziali “vittime” siano gli atleti o gli spettatori.

Sul punto è necessario evidenziare che: “in tema di responsabilità civile per lesioni cagionate nel contesto di un’attività agonistica non possono considerarsi partecipanti solo gli atleti in gara, ma anche tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione” (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20908).

  1. Compiti e Responsabilità

Quando il legislatore riformò il Titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3/2001, indicò all’art. 117, fra le materie di legislazione concorrente, tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute ed ordinamento sportivo.

Dalla fonte costituzionale, a cascata, la normativa statale e regionale avrebbe poi disciplinato l’attività, i compiti e le responsabilità nei vari ambiti sportivi.

Con riguardo al nuoto, limitatamente al fitness acquatico i riferimenti normativi sono da rinvenire nella Conferenza Stato-Regioni 2003 e nel Decreto del Ministero dell’Interno 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, mentre per le competizioni deve considerarsi anche la normativa della Federazione.

Ciò considerato, risulta comunque possibile tracciare linee guida valevoli per gli addetti ai lavori.

In primis, individuata la figura del gestore-proprietario-organizzatore come responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e del personale, occorre esaminare il tema della delega delle funzioni inerenti la sicurezza, il cui utilizzo è spesso inevitabile in quanto legato ad esigenze di natura organizzativa (cfr. art. 16 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Nel dare concretezza al concetto di “buona gestione”, il responsabile di un impianto natatorio deve avvalersi di uno o più delegati all’interno del personale, come:

  • un direttore tecnico, che cura l’efficienza delle attrezzature, segnalando al titolare le eventuali carenze dell’impianto;
  • un medico, complessivamente garante della sicurezza degli utenti sotto il profilo sanitario;
  • un responsabile piscina e igiene, che cura gli aspetti igienico-sanitari della vasca e dei servizi;
  • un responsabile sicurezza degli impianti per l’impianto di riscaldamento, di trattamento e della centrale idrica;
  • un responsabile sicurezza bagnanti per vigilare sulle attività svolte in vasca e presso gli spazi perimetrali, nonché per l’attività di salvataggio.

In quest’ottica l’ASD/SSD ricopre anche la veste del datore di lavoro, sempre responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, degli illeciti compiuti dai dipendenti (art. 2049 c.c.) e dai collaboratori volontari (art. 3, comma 12-bis del Testo Unico) e tenuta a fornire al proprio staff dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro, nonché ad adottare tutte le misure di prevenzione e di emergenza necessarie all’attività esercitata. Inoltre, deve illustrare le misure utili ad eliminare o ridurre i rischi di interferenze tra le mansioni del collaboratore e le altre che si dovessero svolgere all’interno della medesima organizzazione.

In ogni caso, la delega di funzioni non esclude comunque uno specifico obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro riguardo alla corretta esecuzione da parte del delegato delle funzioni trasferite: si parla di una persistente responsabilità (o corresponsabilità) del datore di lavoro nel caso di un’omessa o difettosa verifica ovvero di una scelta impropria del dipendente (Cass. Sez. Un., 18 settembre 2014, n.38343).

L’obbligo di vigilanza comporta l’adozione e l’efficace attuazione di un corretto modello di organizzazione e gestione, esonerando in tal modo la responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi del D. lgs. n. 231/2001; al contrario, laddove ciò non avvenisse, potrebbero aversi conseguenze anche di rilievo penale.

Dunque, all’ASD/SSD è demandato l’obbligo di garantire la sicurezza dei locali, delle attrezzature, della salute dei praticanti e dei propri dipendenti/collaboratori.

Pertanto, nel caso in cui venga procurato un danno ad un utente durante l’attività sportiva, ne risponderà la società e il gestore (in solido) a titolo di risarcimento.

Si configura, perciò, la responsabilità civile ai sensi dell’art. 2051 c.c. come presunzione di colpa del gestore: mentre il danneggiato dovrà provare il rapporto di casualità, ossia a cosa è riconducibile il danno, l’unica prova liberatoria a favore del danneggiante è rappresentata dal caso fortuito (i.e. un evento non prevedibile).

Per quanto riguarda la responsabilità penale, si richiama la sentenza della Cass. n. 27367/2010: nel caso di specie, a seguito della morte di una bambina di sette anni, la Corte ha convalidato la condanna ad un anno di reclusione nei confronti di un gestore di un centro sportivo, per aver utilizzato un solo assistente bagnanti per la sorveglianza di una piscina di 615 metri quadri, anziché due. Il giudice di legittimità ha evidenziato che “il fatto che un solo operatore non poteva prestare la dovuta attenzione a tutti i bagnanti per la vastità e la irregolarità della forma della superficie acquea rientrava nella conoscenza del gestore del centro sportivo, mentre il verificarsi di eventi quali l’annegamento e l’impossibilità di prestare soccorso in tale situazione era nella prevedibilità del medesimo”, rilevando una “chiara evidenzia del nesso causale tra omissione ed evento mortale”.

Ma le responsabilità di chi è proprietario o gestisce un impianto natatorio non si esauriscono qui.

Nel prossimo appuntamento, ci occuperemo dei nuovi obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 679/2016 (cd. GDPR) e che comportano non poche responsabilità di tipo civile e penale.

Articolo a cura di :

  • Domenico Filosa – Avvocato del Foro di Torino, esperto di diritto sportivo. Coordinatore AIAS Piemonte e della Commissione eSports di AIAS. Consigliere Associazione Professione Volley
  • Matteo Buffetti – Dottore in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli; Stagiaire in diritto sportivo, tesserato in qualità di tecnico LND.
  • Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE

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