Aiutare le piscine… a stare a galla!

Così si potrebbe sintetizzare la richiesta rivolta dagli operatori del settore acquatico nell’ambito dell’eccezionale emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il Paese: richiesta di cui si sono fatti portavoce tanto il Presidente della FIN, Paolo Barelli, quanto Giovanni Malagò, Presidente del CONI, auspicando misure urgenti per sostenerne l’economia su base nazionale e chiedendo al Governo di comprendere anche il comparto sport (sia professionistico che dilettantistico) nel piano di sostegno economico previsto per “curare” le emergenze e i danni conseguenti al Covid-19.

Le difficoltà contingenti riguardano: 1) i gestori, per i quali gli impianti fermi, a reddito zero, corrispondono a un’assenza di ricavi, a fronte di costi fissi che invece continuano a gravare sui bilanci (spese di custodia, affitti, costi energetici per impianti aerazione e circuito d’acqua, ecc.), oltre eventuali mutui e finanziamenti in corso; 2) i lavoratori (siano essi dipendenti, autonomi, collaboratori sportivi), fortemente penalizzati, anch’essi necessariamente “fermi” a causa della situazione contingente e, in molti casi, senza possibilità di reddito alternativo.

Com’è noto, il Governo ha attivato un primo piano di aiuti attraverso il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, (c.d. Decreto Cura Italia): si tratta di un provvedimento governativo immediatamente esecutivo e produttivo di effetti, che deve tuttavia essere convertito in Legge dal Parlamento entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza. Peraltro, in sede di conversione potrebbe subire profonde modifiche anche in senso sostanziale.

Inoltre, per alcune diposizioni è espressamente prevista l’emanazione di un decreto interministeriale, che disciplini nello specifico le concrete modalità attuative, come nel caso dell’art.96, che istituisce il contributo una tantum a favore dei lavoratori della società ed associazioni sportive.

1. interventi a supporto dei gestori

Dal punto di vista economico, nel decreto Cura Italia sono inseriti provvedimenti specifici che riguardano direttamente il modo sportivo ed altri di carattere più generale, relativi a tutti i comparti economici, che possono quindi applicarsi indirettamente anche al settore sport.

Due sono i provvedimenti specifici:

il primo è contenuto nel Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, in particolare all’art. 61, che prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei confronti di una pluralità di soggetti.

Si tratta, è bene precisare, di una mera sospensione, non già di una soppressione di tali oneri dovuti, che pertanto dovranno comunque essere corrisposti al termine del periodo previsto di sospensione.

Detto periodo per l’ambito dello sport è esteso sino al 31 maggio p.v..

Pertanto, salvo modifiche o deroghe o proroghe in sede di conversione del DL, a tutt’oggi è prevista la sospensione di tutti i versamenti di natura tributaria e previdenziale che scadano nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati dovranno, al termine, effettuare i relativi pagamenti o in unica soluzione (entro il 30 giugno), oppure in 5 rate mensili di pari importo.

Il secondo intervento specifico è previsto nel Titolo V – Ulteriori disposizioni, il cui art. 95 riguarda la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo.

Le FSN, gli EPS, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche con sede nel territorio dello Stato potranno sospendere, per il periodo che va dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020, il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali.

Anche in questo caso, terminato il periodo di sospensione, salve eventuali modifiche o proroghe in sede di conversione del DL, il pagamento degli stessi dovrà avvenire in unica soluzione entro il 30 giugno, oppure in 5 rate di pari importo, con decorrenza dal mese di giugno 2020.

Accanto a questi, vi sono poi altri provvedimenti di carattere generale, introdotti per tutti i comparti economici, di cui quindi può indirettamente beneficiare anche il settore sportivo.

Si tratta innanzitutto delle misure, contenute nel Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.

L’art. 49 rafforza la garanzia statale nei confronti del sistema bancario come incentivo alla concessione di credito ed alla erogazione di finanziamenti alle imprese produttive, mentre l’art. 56 consente alle micro, piccole e medie imprese, la possibilità di chiedere una moratoria sui finanziamenti già in essere. In particolare, la moratoria assume, per effetto del DL, carattere di obbligatorietà: pertanto, laddove, ad esempio, venisse invocata dal gestore di un impianto sportivo che abbia contratto un mutuo o aperto un affidamento di conto, la stessa opererà a semplice richiesta, senza possibilità di rifiuto a concederla da parte dell’istituto bancario, con sospensione del versamento delle rate in scadenza (capitale e interessi) sino al 30 settembre 2020.

Si tratta quindi di misure che non sono dirette ad apportare liquidità, bensì piuttosto a non richiedere agli imprenditori l’utilizzo, almeno nell’immediato, della propria liquidità di cassa.

L’art. 64 prevede invece un credito di imposta per spese occorse per la sanificazione degli ambienti di lavoro. È, cioè, riconosciuto un credito d’imposta per l’anno 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione attivate dall’imprenditore, fino al limite massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario.

Ancora, gli artt. 67 e 68, impongono la sospensione dei termini e delle attività degli Enti impositori, nonché la sospensione del versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione riferiti al periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. L’attività di riscossione e versamento riprenderà, poi, dal mese successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Attenzione tuttavia alle rateizzazioni da avviso bonario in corso: non sono infatti sospesi i versamenti rateali degli avvisi bonari pervenuti a seguito di irregolarità di versamento per cui siano stati già attivati piani di rateizzo spontanei a fronte del beneficio della riduzione % del dovuto. Questi ultimi, se non adempiuti regolarmente, comportano la revoca del piano di rateizzo ordinario, con ricalcolo della sanzione nella misura del 30%.

Infine, nelle misure a sostegno del lavoro, gli artt. 19 e seguenti prevedono il ricorso agli strumenti della cassa integrazione ordinaria e in deroga (CIGO, CIGD) del Fondo Integrazione Salariale (FIS), determinando un risparmio della liquidità per le imprese, spostando appunto l’onere del pagamento in capo all’istituto per la previdenza sociale.

Tuttavia, con riferimento alle FSN, DSA, EPS, la possibilità di ricorrere alla CIGO o alla CIGD sembrerebbe esclusa in quanto tali organismi sono già percettori di contributi pubblici per il tramite del CONI.

2. Aiuti a sostegno dei lavoratori

Oltre al sistema della CIGO, CIGD e FIS per i lavoratori dipendenti, sono previste indennità per i collaboratori sportivi, per i professionisti e i lavoratori con rapporto co.co.co..

Le disposizioni sono contenute nell’art. 96, che differenzia gli interventi a seconda delle categorie coinvolte.

Per i rapporti di collaborazione presso FSN, EPS, società e associazioni sportive dilettantistiche, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, è previsto il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 27 del DL, con le seguenti distinzioni:

  1. ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020;
  2. per l’indennità spettante ai collaboratori sportivi, si fa invece rimando al decreto attuativo attraverso cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, individuerà le modalità di presentazione delle domande e definirà i criteri di gestione del fondo, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. L’indennità sarà riconosciuta da Sport e Salute s.p.a. nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 e non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il decreto interministeriale per l’indennità ai collaboratori sportivi è stato pubblicato lo scorso 6 Aprile. In sintesi, prevede il riconoscimento di una indennità di 600 euro per i titolari di rapporti di collaborazione presso le FSN, gli EPS, le DSA, nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, se soddisfatti i seguenti requisiti e/o presupposti:

  • le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
  • gli altri organismi sportivi devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;
  • l’indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18 del 2020, e non è, altresì, riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, abbiano percepito altro reddito da lavoro o il reddito di cittadinanza;
  • hanno diritto all’indennità i lavoratori non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del DL n. 18 del 2020. Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell’anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue;
  • non consentono di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Gli aventi diritto potranno chiedere l’erogazione dell’indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando la domanda, entro il 30 aprile 2020, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica appositamente predisposta.

Nonostante questi primi interventi, gli operatori del settore auspicano un ulteriore intervento correttivo, in sede di conversione del decreto “Cura Italia” o tramite separato provvedimento, affinché si possa integrare la dotazione finanziaria attualmente disponibile per l’erogazione delle indennità previste, in quanto oggettivamente insufficiente, allo stato, a far fronte alle reali esigenze del mondo dello sport.

Articolo a cura di:

  • Chiara Vandone – Avvocato del Foro di Milano; allenatrice ed ex atleta agonista di nuoto sincronizzato
  • Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE
Foto Copertina © Giorgio Scala Deepbluemedia

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