DPCM 24/10/2020: il testo definitivo

Pubblicato nella notte fra il 24 e il 25 ottobre, il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri contiene numerose disposizioni in materia di attività sportiva.

  • Art. 1: obbligo di recare con sé e indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. L’obbligo non sussiste per bambini di età inferiore ai sei anni, soggetti con patologie incompatibili o che stanno svolgendo attività sportiva
  • Art. 9: punto d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri
  • Art. 9 punto e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, Enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN/DA/EPS; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei già citati protocolli
  • Art. 9 punto f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI)
  • Art. 9 punto g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico amatoriale
  • Art. 9 punto h) per consentire il regolare svolgimento delle competizioni di cui al punto e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono aver effettuato un test molecolare o antigienico per verificare lo stato di salute. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia

Si delinea quindi un quadro surreale nel quale le società sportive non possono più praticare l’attività di base, dalla quale proviene il sostegno a quella agonistica, ma dovrebbero comunque garantire spazi per l’allenamento degli atleti a porte chiuse.

Una situazione evidentemente insostenibile, che richiederà importanti correttivi per scongiurare il collasso definitivo del settore sportivo, già messo a durissima prova dalle vicende degli ultimi mesi.

DPCM 24 ottobre – testo integrale

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