Idennità novembre 2020. Chiarimento di Sport e Salute

Sport e Salute riporta all’attenzione una norma interpretativa importante contenuta nel decreto-legge emanato ieri, segue il testo.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di novembre 2020, infatti, la norma (art. 28, comma 1) sancisce che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Questa disposizione risponde affermativamente alle domande di tutti coloro che – avendo un rapporto scaduto a giugno, luglio, agosto, settembre etc. e non avendolo visto rinnovato – chiedevano se potevano confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti nella mail ricevuta da Sport e Salute.

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