La riforma del lavoro sportivo ai blocchi di partenza

Attualmente i lavoratori dello sport vivono tra le incertezze persistenti, le mancate riaperture, gli asfittici ristori di oggi e le lunghe attese, le vaghe speranze e le possibili previsioni del futuro.

Di fatto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei cinque decreti legislativi – in particolare, per quanto riguarda il lavoro sportivo, del D. Lgs. 36/2021 – prende il via l’agognata riforma dello sport, in vigore dal 1° gennaio 2022 con novità e modifiche che interessano vari ambiti dell’ordinamento sportivo.

Premesso che le disposizioni in materia di lavoro avranno efficacia posticipata rispetto al resto della riforma, ossia a far data dal 1° luglio 2022, la novità certamente più rilevante riguarda il venir meno della tradizionale distinzione tra dilettante e professionista, a favore delle due nuove figure del lavoratore sportivo e dell’amatore.

Sino ad oggi, il quadro normativo di riferimento è stato rappresentato dalla Legge n. 91/1981, che disciplina unicamente i rapporti tra le società e gli sportivi professionisti, definiti dall’art. 2 come quei soggetti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) che esercitano attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità, secondo le direttive stabilite dal CONI per la distinzione tra attività dilettantistica e professionistica.

Questa normativa è applicabile unicamente agli sportivi “professionisti” (qualificati come tali non per l’attività concretamente svolta o per meriti sportivi, ma per effetto dell’appartenenza a Federazioni per le quali sia appunto previsto, accanto a quello dilettantistico, anche il settore professionistico) e, in particolare per la categoria degli atleti, sancisce una presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro (art. 3: “La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto  di contratto di lavoro subordinato”).

 

A fronte di una disciplina piuttosto completa e garantista nei confronti dello sportivo professionista, il legislatore ante riforma ometteva un’analoga regolamentazione per il dilettante, occupandosi unicamente di alcuni aspetti di carattere tributario. Di fatto, nonostante l’oltre un milione di addetti che (tuttora) operano e svolgono funzioni con varie modalità e riconoscimento economico nel mondo dello sport, di questi solo poche decine di migliaia possono attualmente godere dello status riconosciuto di lavoratore.

Ad oggi, infatti, l’attività del dilettante (figura che ricomprende la grande maggioranza dei lavoratori nello sport) è basata, per lo più, sui c.d. contratti di collaborazione sportiva, contratti atipici, non espressamente disciplinati dal diritto civile, con relativo compenso versato non a titolo di remunerazione, bensì quale rimborso spese o premio. In base a tali contratti, non sussiste alcun obbligo di iscrizione alla previdenza per i collaboratori sportivi e le somme percepite vengono ricomprese tra i “redditi diversi”, che godono di un regime fiscale agevolato entro il limite di complessivi 10mila euro annui.

Ma di recente, in relazione a tutte quelle attività sportive dilettantistiche che risultano prestate con carattere di continuità ed a fronte di corrispettivo, specie se fisso, sono sorti dubbi in giurisprudenza sulla loro riconducibilità nell’ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro, a seconda delle circostanze, inquadrabile come subordinato o autonomo.

 

Con la riforma, debutta, invece, la figura del lavoratore sportivo anche in ambito dilettantistico. Viene, infatti, introdotta una definizione di lavoratore sportivo (art. 25 D. Lgs. 36/2021), le cui prestazioni possono inquadrarsi in un rapporto di lavoro autonomo, subordinato e co.co.co. (nonché di prestazione occasionale, qualora ne ricorrano i presupposti), secondo una elencazione che comprende, in via tassativa ed esclusiva: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, i quali, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29.

Chi non espressamente menzionato (ad esempio, le figure dirigenziali) resta escluso da tale categoria e dovrà essere ricondotto nelle normali fattispecie del lavoro subordinato o autonomo.

 

Ma, mentre nei settori professionistici sono individuate due sole fattispecie di rapporto di lavoro, con una imposizione diretta e contributiva ben precisa, nel settore dilettantistico le fattispecie restano varie (lavoro subordinato, autonomo e co.co.co.), con differenti risvolti sia fiscali che previdenziali.

In ambito professionistico, infatti, sulla scia della L. 91/81, il legislatore prevede che il lavoro prestato dagli atleti come attività principale o prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Diviene invece oggetto di contratto di lavoro autonomo al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

1)     quando l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

2)     quando lo sportivo non sia contrattualmente vincolato, per quanto riguarda la frequenza, a sedute di preparazione o allenamento;

3)     quando la prestazione, pur continuativa, non superi le otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo lo schema-tipo predisposto ogni tre anni da FSN, DSA e organizzazioni sindacali.

Il contratto di lavoro sportivo subordinato non può contenere clausole di non concorrenza o limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con pattuizioni di tale contenuto.

 

Accanto al lavoratore sportivo, la riforma introduce poi, come detto, la figura dell’amatore, che prende il posto dello sportivo dilettante.

Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 36/2021, amatore è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

Le prestazioni amatoriali sono quelle svolte nell’ambito delle attività istituzionali di Asd, Ssd, FSN, DSA ed EPS riconosciuti dal CONI, e comprendono lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

Anche i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione potranno collaborare con società e associazioni sportive dilettantistiche, al di fuori dell’orario di lavoro, esclusivamente nella forma prevista per le prestazioni amatoriali.

Per essi non è prevista alcuna retribuzione: possono essere unicamente riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, purché nel limite di 10mila euro, come indicato dall’art. 69, comma 2, del Tuir.

Tutte le prestazioni amatoriali si inquadrano, infatti, a fini fiscali, come redditi diversi (art. 67 Tuir) entro il limite dei 10mila euro; al superamento di tale soglia, l’intera prestazione viene considerata di natura professionale, con assoggettamento a tassazione ordinaria dell’importo eccedente e a contribuzione dell’intero importo percepito (art. 36 comma 6 D. Lgs. 36/2021).

Discorso analogo vale anche per le cosiddette collaborazioni amministrativo-gestionali, ammesse a favore di qualsiasi organismo operante nel settore sportivo, per le quali, al superamento del plafond dei 10mila euro, le relative prestazioni vengono considerate di natura professionale per l’intero importo (art. 37 D. Lgs. 36/2021).

 

Viste le peculiarità che la connotano (una su tutte, il carattere gratuito dell’attività svolta), la figura dell’amatore sembra riprendere alcuni tratti tipici di quella del volontario, individuata dal Codice del terzo settore (art. 17 Cts) come colui che presta la propria opera a favore della collettività, a titolo personale, spontaneo e gratuito, con diritto unicamente al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate.

Quest’ultimo requisito, che si discosta da quanto previsto dal D. Lgs. 36/2021 per l’amatore, che ben può ricevere corrispettivi, seppur in forma occasionale, risponde all’intenzione del legislatore di evitare che, mascherati da prestazioni di volontariato e rimborsi spese di tipo forfettario, possano celarsi veri e propri rapporti lavorativi. In effetti, tale disallineamento tra le due discipline (D. Lgs. 36/2021 e Cts), pone inevitabilmente problemi di raccordo e dubbi interpretativi, specie nel caso in cui le associazioni sportive dilettantistiche volessero accedere al Terzo settore come associazioni di promozione sociale (Aps), come sempre più spesso accade.

Come per il volontario, anche per l’amatore sussiste incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui egli è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale, nonché l’obbligo da parte dell’ente stesso di assicurarlo per la responsabilità civile verso terzi, oltre che contro gli infortuni e le malattie connesse all’attività amatoriale.

La riforma introduce alcune modifiche anche in tema di tutele assistenziali e previdenziali dei lavoratori sportivi. L’art. 33 estende ad essi le disposizioni previdenziali e infortunistiche, in particolare riguardanti malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità, disoccupazione involontaria, applicabili in base alla natura giuridica del rapporto di lavoro cui afferiscono (subordinato, autonomo o co.co.co.).

L’art. 34 si occupa del regime assicurativo, rafforzando la tutela in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, sino a oggi prevista solo per i lavori sportivi professionisti e assunti con contratto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico, l’art. 35 prevede che tutti i lavoratori sportivi dipendenti di entrambi i settori, professionistico e dilettantistico, siano iscritti, a fini previdenziali, al Fondo pensione dei lavoratori sportivi gestito dall’Inps; al medesimo fondo dovranno iscriversi anche i lavoratori sportivi autonomi, anche in forma coordinata e continuativa, operanti nel solo settore professionistico.

I lavoratori sportivi non subordinati ed operanti nel settore dilettantistico saranno invece tenuti a iscriversi alla gestione separata dell’Inps, versando i relativi contributi secondo aliquote differenziate, in base alla forma giuridica del proprio rapporto di lavoro e alla eventuale sussistenza di altre forme obbligatorie di previdenza.

A completare il quadro delle novità introdotte in ambito di lavoro sportivo, vi è poi la definitiva abolizione, a far data dal 1° luglio 2022, del c.d. vincolo sportivo. Detta previsione (art. 31 D. Lgs. 36/2021) è, infatti, espressione della volontà del legislatore di eliminare qualsiasi limitazione alla libertà contrattuale del singolo atleta.

Poiché, tuttavia, permane l’esigenza di tutelare le società che, investendo sul settore giovanile, trovano nella cessione dei diritti sportivi dell’atleta un parziale ristoro dei costi sostenuti negli anni per garantirne la crescita tecnica, è stata prevista una fase transitoria, durante la quale le Federazioni avranno la facoltà di adottare propri regolamenti al fine di definire parametri obiettivi in caso di primo contratto di lavoro e/o condurre alla progressiva riduzione della durata del vincolo stesso, sino alla sua completa disapplicazione, in conformità alle nuove disposizioni vigenti.

Si prospetta quindi una vera e propria rivoluzione, che sulla carta dovrebbe tutelare maggiormente gli operatori, ad oggi non considerati come veri lavoratori: ci si augura, allora, che gli istituti giuridici possano davvero soddisfare le esigenze di un settore che fatica a trovare la propria identità, anche e soprattutto a tutela di coloro i quali “vivono di sport”.

 

Chiara Vandone – Avvocato del Foro di Milano; GSS FITRI; allenatrice ed ex atleta agonista di nuoto sincronizzato.

Andrea Doro – Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Trento; Arbitro nazionale di pallanuoto di Serie A2.

Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM / FIPE.

 

Foto © Giorgio Scala Deepbluemedia

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