Covid 19 Green pass e attività sportiva, il Governo aggiorna le linee guida

Con la pubblicazione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 sono state aggiornate le domande frequenti (FAQ) e le linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

Gli aggiornamenti riguardano ovviamente le modalità di utilizzo e controllo delle Certificazioni verdi, meglio note come Green pass. In particolare:

Linee guida

Art. 1, “Premessa”: L’art. 3, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, introduce l’art. 9 bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

Art. 8, “Modalità di verifica, controllo e monitoraggio delle misure”: In riferimento al controllo sulla validità delle certificazioni COVID, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n. 105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105

All. 6 “Disposizioni per le piscine pubbliche e private”, punto 1: Per le piscine al chiuso l’accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

FAQ 

15. È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive? – La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021. La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

16. Quando è necessario essere in possesso della Certificazione Verde? – A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

17. Chi è tenuto a controllare la validità della Certificazione Verde? E come? – In base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105

Quindi, riassumendo:

  • Dal 6 agosto per usufruire dei servizi e delle attività di impianti sportivi al chiuso è obbligatorio essere in possesso di Certificazione verde (Green pass)
  • L’obbligo non si applica ai minori di 12 anni e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale dietro esibizione di relativa certificazione medica
  • La verifica del possesso del Green pass in corso di validità spetta la gestore dell’impianto sportivo con le seguenti modalità:
    1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo)
    2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato
    3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida
    4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa
  • La mancata verifica, che può prevedere anche la richiesta di esibizione di un documento nel caso l’operatore non sia certo dell’identità del cliente, comporta sanzioni che vanno dai 400 ai 1000 euro e la chiusura da 1 a 10 giorni dell’attività.

Per saperne di più vi ricordiamo che è ancora disponibile online la puntata di Nuoto•live con Sabrina Peron Cristina Varano di Olympialex.

 

LINEE GUIDA AGGIORNATE

FAQ AGGIORNATE

DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 105

 

Foto di copertina © Fabio Castellanza

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