Covid e sport, il Governo aggiorna le FAQ

A seguito della pubblicazione del Decreto legge del 26/11/2021 n. 172, che prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare relative all’utilizzo del cd. green pass rafforzato, (ovvero la certificazione verde attestante:  a)  l’avvenuta  vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l’avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo) il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del consiglio dei ministri ha aggiornato l’elenco delle domande frequenti (FAQ), in particolare:

15. (…) Nelle zone e gialle arancioni è consentito l’accesso a eventi e competizioni sportive esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (il cd. super green pass) nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

17. (…) Nelle zone gialla e arancione la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (il cd. super green pass) nonché, alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Inoltre, si rappresenta che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Pertanto, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.

21. Dal 6 dicembre 2021 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, con  esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

ELENCO COMPLETO FAQ

D.L. 26/11/2021 N. 172 – TESTO INTEGRALE

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