Piscine, green pass e super green pass

Stagione sportiva 2021/22 iniziata nel migliore dei modi per il nuoto azzurro, che ha dato nuovamente spettacolo ai recenti campionati europei in vasca corta di Kazan.

La manifestazione internazionale in cui l’Italia ha conquistato un bottino straordinario di medaglie e tempi record, ancora una volta si è svolta, come d’abitudine di questi tempi, nel silenzio di uno stadio del nuoto privo di pubblico, in ottemperanza alle misure dettate per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e controllare il rischio di diffusione del SARS-CoV-2.

Da quasi due anni, ormai, il coronavirus tiene sotto pressione gestori di impianti, associazioni sportive e nuotatori, e il recente riacuirsi dei contagi ha indotto l’autorità governativa a disporre e attuare diverse misure di contenimento che sicuramente hanno impattato sulla stagione appena avviatasi.

Nell’attuale fase pandemica, l’attività sportiva e le relative competizioni restano consentite nel rispetto delle limitazioni imposte dalle autorità nazionali e regionali e dei protocolli emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali.

Al riguardo, la FIN ha elaborato delle Linee Guida, periodicamente aggiornate, contenenti prescrizioni e misure di sicurezza da adottare in generale nelle piscine, per l’attività natatoria di base e la balneazione, ed in particolare per lo svolgimento di allenamenti e gare.

I predetti protocolli impongono che l’ingresso nelle piscine al chiuso per frequentare corsi e nuoto libero, così come l’accesso agli allenamenti al chiuso e alle competizioni (sia al chiuso che all’aperto) sia esclusivamente riservato alle persone in possesso delle certificazioni verdi rilasciate dalle competenti autorità, fatta eccezione per i minori di 12 anni e i soggetti certificati come esentati.

Ad oggi, infatti, il lasciapassare per le piscine è rappresentato dal c.d. Green Pass di cui all’art. 9 D.L. 52/2021, certificato che attesta una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare di esito negativo.

Il D.L. individua termini di validità della certificazione differenti a seconda delle diverse condizioni per le quali la stessa è rilasciata.

Il Green Pass ottenuto sulla base della condizione prevista alla lettera a), ha una validità di 9 mesi (il termine inizialmente indicato in 12 mesi è stato ridotto per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 172/21, come si dirà più oltre) e viene rilasciato:

  • contestualmente alla conclusione del ciclo di vaccinazione prescritto, con validità da tale data;
  • a seguito dell’assunzione della sola prima dose di vaccino, assumendo in tal caso validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data di completamento dell’intero ciclo vaccinale;
  • contestualmente all’avvenuta somministrazione della dose unica di vaccino prevista in caso di precedente infezione e ha validità dalla data dell’inoculazione.

La certificazione verde rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera b) ha invece una validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (a meno che l’interessato venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2).

Infine, la certificazione verde rilasciata sulla base della condizione prevista dalla lettera c) ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare.

Le disposizioni in materia di Green Pass non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esentati sulla base di apposita certificazione medica. La certificazione verde non è richiesta nemmeno per gli accompagnatori di ragazzi minorenni o con disabilità che prestino assistenza all’interno degli spogliatoi, mentre rimane necessaria anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale.

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse e/o alternative rispetto a quelle prescritte dalla vigente normativa, ed è preciso compito e onere dei titolari o gestori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Le verifiche, peraltro, dovranno essere svolte ad ogni singolo accesso alla struttura, in quanto è esclusa la raccolta, da parte dei soggetti verificatori e in qualunque forma, dei dati dell’intestatario della certificazione relativi al termine di validità della stessa, come precisato più volte anche dal Garante della Privacy[1].

In accordo con le disposizioni governative e, in particolare, con le Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria emanate del Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Linee Guida FIN ricordano che rimane necessario mantenere l’elenco delle presenze nell’impianto per 14 giorni.

È cioè obbligatorio il tracciamento dell’accesso alla struttura da parte di chi partecipa alle attività sportive, anche attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicazioni che possano meglio disciplinare gli ingressi, evitare il rischio di assembramenti e il favorire il rispetto delle misure di distanziamento (che si ricorda essere di 5 mq d’acqua per persona in vasca e, in generale, di 12 mq per persona come capienza massima all’interno dell’impianto).

Sono esentate dall’obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche le strutture che abbiano una capienza inferiore a 50 persone nelle aree di allenamento, ma resta ugualmente fermo anche per loro l’obbligo del tracciamento degli utenti.

Nella seduta del 24 novembre scorso, tuttavia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo di un nuovo Decreto Legge (D.L. 172/21), già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che introduce, in via transitoria, il c.d. Super Green Pass, un certificato verde “rafforzato” che dal 6 dicembre e fino (almeno) al 15 gennaio 2022 sarà indispensabile, anche in zona bianca, per accedere liberamente alle attività sociali e ricreative al chiuso (per le zone gialle e arancioni l’operatività scatta  dal 29 novembre e senza scadenza temporale).

Tale certificato si differenzia dal Green Pass “base” in quanto può essere ottenuto solo a seguito di vaccinazione o di guarigione dal Covid19, non più quindi per effetto di test antigenico rapido o molecolare di esito negativo.

La validità del Green Pass “base” viene ridotta da 12 a 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo (dose c.d. booster).

 

Ma cosa cambia per le piscine?

L’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, in zona bianca e in zona gialla, continua ad essere consentito con il Green Pass “base”, che viene ora esteso anche agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, ma sempre con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

In zona arancione, invece, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività natatorie sono riservati esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi “rafforzate”; quindi l’accesso alle piscine risulterebbe consentito solo a chi disponga del Super Green Pass.

Se, infine, si dovesse verificare l’ipotesi zona rossa, palestre, circoli sportivi e piscine verrebbero nuovamente chiuse al pubblico e resterebbero utilizzabili esclusivamente dagli atleti tesserati di interesse nazionale.

La certificazione rafforzata viene invece richiesta, già in zona bianca, anche agli spettatori degli eventi sportivi e delle competizioni che si svolgono al chiuso (ove, si ricorda, la capienza dell’impianto non deve essere superiore al 60% di quella massima consentita, in zona bianca, e al 35% in zona gialla, salvo la diversa percentuale di capienza adottata in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche degli eventi e dei siti destinati ad ospitarli).

Dall’analisi delle disposizioni in commento, emerge la consapevolezza dell’effettiva impossibilità di creare degli ambienti totalmente a rischio zero, ma è chiara, al contempo, la volontà di perseguire lo scopo del massimo contenimento del rischio di contagio, per continuare a consentire la fruizione in sicurezza delle attività sportive.

Prevenzione, cautela, attenzione e controlli da parte di tutti gli operatori possono davvero essere, oggi, gli strumenti per garantire la continuità dello sport, a tutti i livelli.

[1] Sul punto, in particolare: “Green Pass, le palestre non possono conservarne copia né registrare la data di scadenza”. Intervento di Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali (CyberSecurity360, 3 settembre 2021) al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9696596;  “Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass” – Registro dei provvedimenti n. 229 del 9 giugno 2021, al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9668064).

 

Articolo a cura di:

  • Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE
  • Chiara Vandone – Avvocato del Foro di Milano; allenatrice ed ex atleta agonista di nuoto sincronizzato

 

Foto © Fabio Castellanza

ARTICOLI CORRELATI

13° Meeting Squalo Blu

Serravalle (RSM)
26-04-24
Sara Curtis: "Sorridere è una buona medicina. Mi fido di Thomas, ma soprattutto lui si fida di me."

Sara Curtis: “Sorridere è una buona medi...

Il sorriso è il suo biglietto da visita. Per Sara Curtis si tratta di una stagione che sta evolvendo in ...

NEWSLETTER

Lasciaci i tuoi contatti e rimani aggiornato sulle nostre iniziative