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Nuovo DPCM, cosa cambia

Il Nuovo DPCM avoca all'ente presieduto da Giovanni Malagò la definizione dei criteri

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Fra le numerose prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, il nuovo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri del 3/11/2020 torna sul tema dello sport agonistico.

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

All'articolo 1, comma 9, lettera e), si precisa che

sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva

Rimane quindi in capo alle Federazioni la definizione delle linee guida per l'utilizzo delle strutture sportive, ma viene avocata al CONI la responsabilità di determinare quali siano le manifestazioni "di interesse nazionale" che giustificano la prosecuzione degli allenamenti.

Modifica apparentemente poco rilevante ma suscettibile di un nuovo stravolgimento dei programmi delle società, considerato che Federnuoto con una nota del 26 ottobre ha specificato che

le attività di interesse nazionale sono quelle che coinvolgono gli atleti tesserati alla Federazione Italiana Nuoto (di ogni settore e categoria di età) nell'ambito delle competizioni inserite nei calendari e nei regolamenti federali delle singole discipline

Un'interpretazione estensiva della norma, adottata anche da altre federazioni, che potrebbe non essere condivisa dall'ente presieduto da Giovanni Malagò.

Ma come regolarsi, considerato che l'ente ad oggi non ha emanato tale provvedimento? L'attuale DPCM sostituisce il precedente, quindi con un approccio prudenziale si deve ritenere che in questo momento sia opportuno sospendere tutte le sessioni di allenamento in attesa delle indicazioni del CONI o nel frattempo si possono considerare efficaci le precedenti indicazioni delle Federazioni in quanto emanazione del CONI?

Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto ("zone arancioni")

Punto 4:

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto

Art. 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zone rosse")

Punto 4:

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

(...)

d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva

Non essendo la precisazione di cui al punto d) riportata al precedente art. 4 non sembra chiaro se nelle zone "arancioni" sia consentito il proseguimento delle attività previste dall'articolo 1,  comma 9, lettera e).

Non resta che auspicare che, contestualmente alla suddivisione delle regioni in zone gialle arancioni e rosse, vengano chiariti anche questi dubbi. Nel frattempo non rimane come sempre che appellarsi al buon senso di ciascuno.

DPCM 3/11/2020 - leggi il documento completo

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