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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha pronunciato una sentenza che potrebbe modificare il rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria in Italia, aprendo nuovi scenari. Ma questo cambiamento sarà davvero effettivo? Un contributo di Olympialex a firma degli avvocati Andrea Doro e Cristina Varano
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1. Il contesto: il caso Agnelli e Arrivabene e il dubbio del TAR Lazio.
La pronuncia nasce da una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio nell'ambito del ricorso presentato da due ex dirigenti della Juventus F.C., Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per il presunto sistema di plusvalenze fittizie sui trasferimenti dei calciatori nell'aprile 2022, che ha portato alla sanzione che vieta loro di svolgere di svolgere qualsiasi attività nel calcio (C-424/24 e C-425/24).
Il giudice amministrativo italiano ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) di chiarire se il sistema attuale di giustizia sportiva sia compatibile con la libertà di circolazione prevista dal diritto UE, oppure se sia necessario garantire una tutela più efficace e un controllo giudiziario più forte sulle decisioni della giustizia sportiva da parte dei giudici ordinari. Ricordiamo infatti che, nella giustizia sportiva italiana, il potere effettivo di annullamento di una sanzione compete in via esclusiva agli organi di giustizia sportiva interni, con il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI quale giudice di ultima istanza. A mente delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 49/2011 e 160/2019), al giudice amministrativo resta la "sola" possibilità di una tutela risarcitoria (cioè per il ristoro economico dei danni subìti) mentre, come detto, non gli è consentita una tutela demolitoria con l'annullamento della sanzione applicata dagli organi di giustizia sportiva preposti.
2. La risposta della CGUE: più tutela, ma non un cambiamento automatico.
Rispondendo alla questione sollevata dal TAR, la CGUE ha affermato un principio fondamentale: quando un provvedimento disciplinare sportivo incide sui diritti tutelati dall'Unione Europea - quali, per l'appunto, la libera circolazione o l'esercizio di un'attività professionale negli Stati membri dell'Unione Europea - chi subisce la sanzione deve avere la possibilità di ricorrere a un giudice esterno, indipendente e imparziale. Inoltre, secondo quanto indicato dalla CGUE, tale giudice esterno deve poter sospendere temporaneamente la sanzione in attesa di una decisione sul merito.
In molti interpretano questa sentenza come una dichiarazione di "incompatibilità" del sistema sportivo italiano con il diritto dell'Unione Europea, soprattutto perché la giustizia sportiva gode da sempre di una notevole autonomia rispetto agli organi di giustizia ordinari e le decisioni disciplinari sono tradizionalmente considerate insindacabili e, dunque, immodificabili.
Ma è proprio così?
3. I requisiti per la giustizia sportiva: i cinque criteri della CGUE.
La CGUE precisa che il ricorso a un giudice esterno, indipendente e imparziale si rende necessario solo se l'organo sportivo di ultima istanza (in Italia, come detto, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI) non soddisfi contemporaneamente cinque requisiti fondamentali:
a) Funzione giurisdizionale: deve essere un organo indipendente e imparziale, esercitando una funzione giurisdizionale vera e propria, non solo disciplinare (c.d. giustiziale);
b) Precostituzione per legge: la sua esistenza, composizione e funzionamento devono essere disciplinati da una norma di rango legislativo e non solo da regolamenti interni o statuti;
c) Imparzialità e indipendenza: deve operare senza pressioni o interferenze, comprese quelle provenienti dalle Federazioni sportive stesse;
d) Procedimento equo: deve garantire il diritto al contraddittorio e alla difesa a tutte le parti coinvolte;
e) Controllo effettivo: deve poter sospendere cautelativamente le sanzioni e annullarle se ingiustificate, esercitando un controllo giurisdizionale reale e non meramente formale.
Particolarmente significativo è il requisito della precostituzione per legge, che merita un approfondimento in questa sede.
La CGUE ha sottolineato che un semplice richiamo a regolamenti e statuti (come quello previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 280/2003 che rinvia agli statuti del CONI e delle Federazioni sportive) non è sufficiente per soddisfare questo criterio. Secondo la CGUE, infatti, le norme che definiscono l'esistenza e l'organizzazione del Collegio di Garanzia dello Sport devono essere chiare, dettagliate e stabilite da una legge dello Stato; in questo senso, non è sufficiente il richiamo a norme di rango inferiore come può essere lo statuto di organismi di diritto privato quali sono le Federazioni sportive nazionali.
Il TAR avrà dunque il compito di verificare se, oltre alla legge 280/2003, esistano fonti legislative più specifiche capaci di garantire tale precostituzione. L'esito positivo di tale verifica non appare scontato.
Quanto al requisito dell'indipendenza, invece, la CGUE ribadisce che il richiamo a tale elemento, per l'effettiva tutela da attuare, non si limita a evitare interferenze dal potere legislativo o esecutivo, ma deve estendersi anche alle pressioni provenienti dalle stesse organizzazioni sportive (quindi le Federazioni sportive nazionali) cui appartiene l'organo giudicante.
È quindi fondamentale assicurare che la nomina dei giudici e lo svolgimento dei procedimenti siano liberi da condizionamenti diretti o indiretti da parte delle Federazioni sportive o di altri soggetti portatori di interessi con rilievo sportivo.
La verifica dell'effettiva indipendenza spetta al giudice nazionale, chiamato a esaminare ogni singolo caso.
4. Un precedente storico: la sentenza Bosman e il valore del cambio di paradigma.
La pronuncia della CGUE richiama alla memoria la nota sentenza Bosman del dicembre 1995 (C-415/93), che rappresentò una vera rivoluzione nel diritto sportivo europeo.
La sentenza Bosman sancì il principio della libera circolazione dei calciatori all'interno dell'Unione Europea, imponendo agli ordini sportivi di rivedere completamente le proprie regole.
Oggi come allora, la CGUE conferisce un'importanza cruciale alla tutela dei diritti fondamentali nel mondo sportivo, promettendo un controllo sulla struttura giuridica che regola lo sport negli Stati membri.
5. Implicazioni pratiche per il mondo sportivo.
La CGUE non si è pronunciata su un'eventuale annullabilità "automatica" delle sanzioni da parte dei giudici ordinari, né tantomeno ha dichiarato incompatibile il sistema di giustizia italiano con il diritto dell'Unione Europea, ma ha invece richiesto una valutazione preventiva del rispetto dei requisiti di legge, indipendenza e procedura da parte degli organi sportivi interni.
Se il TAR accertasse che il Collegio di Garanzia dello Sport rispetta i cinque requisiti indicati, il sistema italiano di giustizia sportiva sarebbe considerato compatibile con il diritto dell'Unione Europea e le controversie resterebbero insindacabili nel merito da parte del giudice amministrativo ordinario.
Sussistono comunque delle perplessità in ordine al fatto che il TAR possa autonomamente (e automaticamente) compiere questa valutazione senza un previo intervento legislativo mirato, necessario ad evitare incertezze in un sistema di giustizia che da sempre opera in piena autonomia e indipendenza.
Qualora il sistema federale non dovesse soddisfare i requisiti europei, allo stato i tesserati potrebbero rivolgersi al TAR (organo che soddisfa i requisiti previsti dalla pronuncia della CGUE), il quale garantirebbe un giudizio più imparziale e più incisivo che, diversamente da quanto accaduto finora, potrebbe spingersi fino alla possibile sospensione cautelare delle sanzioni. In tale prospettiva, nell'ambito di quell'ipotizzato intervento legislativo, è anche prevedibile una struttura giurisdizionale ad hoc, pronta a rispondere alla domanda crescente che certamente affollerà le relative aule di giustizia.
È bene ricordare, tuttavia, che tale tutela più ampia deve però bilanciarsi con la necessità di rapidità nelle decisioni. Nel mondo dello sport, dove spesso l'esito di una carriera si gioca su un lasso di tempo ristretto, la celerità deve essere un punto di forza indispensabile e un ritardo potrebbe avere conseguenze irreparabili.
6. Conclusioni.
La pronuncia della CGUE non rappresenta dunque la fine dell'autonomia della giustizia sportiva italiana, ma si configura piuttosto come un forte invito a migliorare il sistema, rendendolo più credibile e adeguato agli standard europei di tutela dei diritti fondamentali. Tale adeguamento è sicuramente una sfida delicata, ma imprescindibile per rafforzare la credibilità e la trasparenza dello sport in Italia, assicurando decisioni adeguate e ragionevoli e garantendone la tempestività, nel rispetto dei diritti e degli interessi di tutti i soggetti che gravitano nel contesto sportivo.
È auspicabile, pertanto, che il legislatore statale e quello sportivo mettano a punto dei meccanismi capaci di coniugare, da un lato, la rapidità e l'autonomia della giustizia sportiva e, dall'altro, il rispetto dei diritti fondamentali di difesa e imparzialità.
Che il momento di crisi del sistema diventi davvero un momento di svolta per "non lasciare mai che una buona crisi vada sprecata" (W. Churchill).
Andrea Doro - Avvocato del Foro di Padova, socio AIAS - Associazione Italiana Avvocati dello Sport e Ufficiale di Gara FIN (Arbitro nazionale di pallanuoto Serie A1)
Cristina Varano - Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE, Sostituto Procuratore Federale FIP.
Foto Pexels - Towfiqu Barbhuiya
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