La riforma del lavoro sportivo
Come cambia la figura del lavoratore sportivo sulla base del D. Lgs. 36/2021 del 28/02/2021
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La cosiddetta riforma dello sport ha origine dalla legge delega n. 86 dell’8 agosto 2019, con la quale viene conferita una delega al governo allo scopo di realizzare una completa riforma dell’ordinamento sportivo e a seguito della quale vengono emessi i seguenti provvedimenti:
In questa sede ci concentriamo però sul decreto legislativo n. 36 del 28/2/2021, “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici, nonché di lavoro sportivo” che entrerà in vigore dal 2023 e promette di rivoluzionare il lavoro sportivo per come lo abbiamo conosciuto sino a oggi.
Le disposizioni in materia di lavoro sportivo sono contenute nel titolo V, capo I, articoli dal 25 al 38.
L’articolo 25 recita:
Il lavoratore sportivo può quindi essere: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e ogni altro tesserato che esercita l’attività sportiva dietro corrispettivo e che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, senza distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e, naturalmente, senza differenza di genere fra uomo e donna.
Il lavoro sportivo si può dunque configurare secondo tre differenti fattispecie:
Ciascuna delle quali comporta differenti trattamenti in ambito tributario, pensionistico, previdenziale. Vediamo quali, con particolare riferimento al settore dilettantistico al quale afferiscono tutte le attività organizzate dalla Federazione italiana nuoto, con un approfondimento sulle fattispecie del volontario e del dipendente pubblico.
Lavoro subordinato
Trattamento tributario:
Trattamento pensionistico e previdenziale:
Si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che prevede:
Lavoro autonomo
Trattamento tributario:
Trattamento pensionistico e previdenziale:
• Contributi previdenziali se il compenso supera i 5.000 euro annui, per un terzo a carico del lavoratore e per due terzi del datore di lavoro
Collaborazione continuata e coordinativa
Trattamento tributario:
Trattamento pensionistico e previdenziale:
I rapporti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico si presumono di natura autonoma nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
Prestazioni sportive dei volontari
L’articolo 29 decreto definisce invece la figura dei volontari, figure che “mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Le prestazioni dei volontari possono essere svolte a favore di società e associazioni sportive, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, CONI, CIP, Sport e salute SPA, e comprendono sia lo svolgimento diretto dell’attività sia la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.
Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo, ma possono essere rimborsate spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni eseguite fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.
Le prestazioni dei volontari sono incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
I volontari devono obbligatoriamente essere tutelati da una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT).
Collaboratori coordinati continuativi amministrativo-gestionali
Definiti dall’articolo 37 del decreto.
Trattamento tributario:
Trattamento pensionistico e previdenziale
Collaborazioni sportive per i dipendenti pubblici
I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificate all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, possono prestare la propria attività presso società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dal proprio orario di lavoro previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
A questi lavoratori si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari come sopra specificate. La loro attività può essere retribuita solo previa autorizzazione scritta dell’amministrazione di appartenenza.
Al termine di questa carrellata, e in attesa di eventuali ulteriori circolari e chiarimenti interpretativi, vediamo quali sono gli oneri e gli adempimenti in capo ai soggetti coinvolti:
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