Vincolo sportivo – seconda parte

Il presente articolo, che segue il precedente pubblicato in data 4 settembre 2019 al seguente link https://www.nuoto.com/2019/09/04/vincolo-sportivo-prima-parte/ ha lo scopo di esaminare brevemente la dettagliata normativa sul “vincolo sportivo” nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto, mettendo in evidenza, in particolare, le più significative pronunce giurisprudenziali.

  1. Giurisprudenza.

Questioni inerenti il tesseramento di un atleta, il relativo vincolo sportivo, lo svincolo, il trasferimento (temporaneo o definitivo) e le indennità di preparazione/formazione eventualmente dovute al sodalizio di appartenenza sono frequentemente oggetto di controversie tra tesserati ed affiliati. Tali diatribe sono, conseguentemente, sottoposte spesso all’attenzione degli Organi Federali competenti per le opportune decisioni[1].

Talvolta, strettamente connesse a tali problematiche tra atleta e società o tra sodalizio con cui l’atleta è vincolato ed altre società, si verificano diverse violazioni alle normative federali, che diventano oggetto di procedimenti disciplinari avanti agli Organi di Giustizia Federali.

Si ricorda, a tal proposito, che il Regolamento di giustizia federale (così come le normative del CONI) impone ai tesserati e alle società affiliate il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine, morale e sportiva, punendo comportamenti disciplinarmente illeciti.

Esaminando la Giurisprudenza, si rinvengono, generalmente, comportamenti contrari alle normative sul tesseramento di atleti[2] o sulle concessioni dello svincolo[3], ovvero violazioni del vincolo sportivo, per cui tali comportamenti vengono spesso perseguiti dalle Procure federali e sanzionati dagli Organi di Giustizia.

Considerata la notevole importanza pratica di un regolare tesseramento e del relativo vincolo, oltre che di una corretta procedura di svincolo e tenuto conto della eccessiva diffusione di violazioni disciplinari ad essi legate, si ritiene opportuna una breve disamina della Giurisprudenza[4], per fornire un quadro più completo ed esaustivo possibile in merito a tali questioni.

È doveroso affrontare, seppur brevemente, la questione del tesseramento di minori, al fine di chiarire se un tesseramento pluriennale (qual è quello in ambito FIN della durata di otto anni) sia un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione e, quindi, se per compiere tale atto i genitori esercenti la potestà sui minori possano procedere autonomamente o debbano, invece, richiedere un’apposita autorizzazione al Giudice Tutelare.

Sul punto, di deve segnalare, innanzitutto, una sentenza in materia di tesseramento di un minore, emessa dal Tribunale ordinario di Verbania (relativa ad un tesserato della FIGC)[5], che ha avuto notevole risonanza, suscitando notevole scalpore tra gli “addetti ai lavori”, poiché ha statuito la nullità di un tesseramento per ragioni mai accolte in precedenza da altri Giudici.

Nello specifico, il Giudice di Pace di Verbania ha ritenuto nullo il tesseramento pluriennale del minore (tesserato FIGC), ritenendo che si trattasse di un atto di straordinaria amministrazione, ex art. 320 c.c., per il quale fosse necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Il Tribunale di Verbania ha riformato la decisione di primo grado, statuendo, addirittura, che il tesseramento pluriennale del minore fosse radicalmente nullo ex art. 1418 c.c. “…in quanto l’appostazione del cd. vincolo di tesseramento previsto come possibile pattuizione tra le parti dall’art. 32 delle Norme organizzative interne della FIGC non presenta alcuna causa in concreto meritevole di tutela”.

In particolare, secondo il Tribunale il vincolo tra i dilettanti (si ricorda che i nuotatori, anche di altissimo livello, sono atleti dilettanti) soddisfa il solo interesse della società, la quale ha la possibilità di patrimonializzare il suo tesserato, sperando di poter lucrare una cessione del giocatore a sé favorevole. Tale obiettivo, secondo il Tribunale, mal si concilia con il sacrificio del tesserato alla propria libertà di autodeterminazione nella sfera ludica individuale.

Ulteriore elemento di illiceità, sempre sulla base della statuizione del Giudice, va ravvisata nella vessatorietà della clausola che prevede un recesso ad nutum in favore solo della parte predisponente e non anche dell’atleta.

È doveroso rilevare che tale orientamento, in materia di tesseramento, è assolutamente minoritario nella Giurisprudenza (anzi unico, non essendo state reperite altre decisioni simili[6]), contrario alle normative federali e all’orientamento della Dottrina maggioritaria e della granitica Giurisprudenza sportiva[7].

A tal proposito, la Giurisprudenza “sportiva” (seppur di Federazioni diverse dalla FIN[8]) ha statuito, in senso contrario alla predetta sentenza (civile), che: “… la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione, non presentando le caratteristiche necessaria per una diversa qualificazione. Trattasi di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Pertanto è sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale, per la validità dell’atto in questione”[9].

Il Collegio di Garanzia del CONI[10], chiamato a decidere in merito ad una questione pur diversa dal tesseramento di un atleta, ha comunque chiarito che: “La questione, anzi, laddove ammissibile proprio perché inerente al solo grado di giurisdizione in cui viene sollevata, va risolta valutando, secondo l’art. 320 c.c., se la proposizione di un reclamo avverso precedente statuizione giudiziaria possa configurarsi come atto di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione. Secondo la Suprema Corte (Cass., Sez. III, n. 7546/2003) l’art. 320 c.c., nel distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualifica come atti di ordinaria amministrazione quelli che, considerato il valore economico, nonché commisurato lo stesso alla composizione del patrimonio personale, non comportano un margine di rischio per il patrimonio del minore, soprattutto nella logica di conservazione del valore di esso. Nel caso di specie, detto valore era costituito dalla lettera di svincolo e da reputarsi già parte del “patrimonio dei minori”. D’altra parte, sembra di assoluto rilievo che per il tesseramento – atto presupposto del successivo svincolo – non si richiede né il consenso di entrambi i genitori né l’autorizzazione del Giudice Tutelare [il grassetto è di chi scrive]. Perciò, a maggior ragione, è da ritenere che, quanto al ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, l’atto di disposizione posto in essere, cioè l’informativa, rientrasse come atto a tutela delle ragioni del minore (come incise dalle sentenze di merito), nell’ambito dell’ordinaria amministrazione (Cass., n. 743/2012 e Cass., n. 7546/2003). Solo per completezza, si consideri pure che la norma di cui all’art. 320 c.c. è dettata nell’interesse dei minori, pur avendo indubbiamente una portata di interesse pubblico: orbene, durante la pendenza del contenzioso in atto non è stato contestato, a mezzo, ad esempio, dell’altro genitore tutore della potestà, alcun conflitto di interesse”.

In materia di tesseramento illegittimo, vi sono numerose pronunce da parte dei Giudici federali di primo e di secondo grado.

Casi di doppio tesseramento (esaminati in altre Federazioni ma che, in linea teoria, potrebbero verificarsi anche nella FIN) possono verificarsi allorquando un atleta fornisca, consapevolmente o no, dati errati alla nuova società, ovvero se i dati dell’atleta immessi dalla società nel sistema di tesseramento online siano, colpevolmente o dolosamente, errati. Talvolta, i dati dell’atleta sono inseriti volontariamente in modo errato, per ingannare il sistema, al fine di ottenere un tesseramento che non sarebbe possibile se l’atleta risultasse già vincolato.

Ma non solo. Nella Giurisprudenza federale si ravvisano diversi casi di tesseramento irregolare di minori, che spesso vengono tesserati dalla Società pur in assenza del modulo di tesseramento sottoscritto dai genitori.

Talvolta questa omissione dipende dal comportamento dei genitori dell’atleta che, generalmente per negligenza, non restituiscono tempestivamente alla società il modulo di tesseramento debitamente firmato. Altre volte, invece, la Società utilizza questo argomento, unito alla necessità di permettere all’atleta di continuare ad allenarsi con regolare copertura assicurativa, per giustificare il proprio comportamento illegittimo e per evitare una sanzione disciplinare.

Si ricorda che in ambito FIN esiste il c.d. “tesseramento d’Ufficio” che prevede la non obbligatorietà, per gli atleti già sottoposti a vincolo sportivo, della firma della richiesta di rinnovo di tesseramento (essendo sufficiente la sottoscrizione del Presidente/legale rappresentante della Società per consentire la convalida da parte del Comitato territoriale di appartenenza), essendo tuttavia necessario che la certificazione sanitaria sia in regola.

Occorre altresì fermamente chiarire, che anche in caso di rinnovo del tesseramento d’Ufficio (di atleta già sottoposto a vincolo) in assenza della documentazione medica (per rifiuto dell’atleta di sottoporsi a visita), la Società deve seguire la procedura prevista dalla normativa federale[11] per non incorrere in eventuali responsabilità disciplinari sanzionabili.

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Dopo questa breve – ma necessaria – disamina sul tesseramento, è interessante esaminare altre problematiche più attinenti al vincolo sportivo, allo svincolo e ai trasferimenti, particolarmente rilevanti per l’incidenza concreta che hanno per gli atleti e per le società.

In Giurisprudenza, emergono di frequente questioni inerenti la c.d. indennità di preparazione.

A tal riguardo, e con specifico riferimento alle richieste di somme di denaro, da parte di un sodalizio sportivo, per “liberare” un atleta, è opportuno evidenziare diverse decisioni molto recenti del Tribunale Federale, Prima Sezione (Disciplinare), il quale ha sanzionato alcuni comportamenti illegittimi da parte dei Sodalizi e Presidenti deferiti.

Nella più recente di tali decisioni del Tribunale Federale, Prima Sezione[12], ad esempio, i Giudici federali hanno sanzionato il Presidente e la Società, per violazione dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell’art. 6 del Regolamento Organico, dell’art. 6 dello Statuto Federale, dell’art. 13 bis Statuto CONI, nonché della Circolare Tesseramenti in vigore (sezione “Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione – indennità di preparazione” paragrafo 2, lett. A n. 2-22), poiché avrebbero dovuto esimersi dal richiedere qualsivoglia indennità agli atleti. Nel caso specifico la sanzione è stata ridotta di due terzi, ai sensi dell’art. 24 Regolamento Giustizia sportiva, per il “tentativo non compiuto, visto che la dazione di denaro non è mai effettivamente avvenuta e la società ha desistito dalla richiesta”, per cui il Presidente è stato sospeso da ogni attività federale e sociale per venti giorni, mentre alla società è stata irrogata la sanzione di Euro 700,00.

In un altro caso, il Procuratore federale ha deferito, per violazione dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell’art. 6 Statuto Federale FIN, dell’art. 6 del Regolamento Organico, dell’art. 13 bis Statuto CONI, nonché della “Circolare Tesseramenti” in vigore (sezione “Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione – indennità di preparazione” paragrafo 2, lett. A n. 2), una Società e un suo tecnico, la prima per aver ricevuto somme di denaro[13] per concedere lo svincolo a un atleta, permettendogli di trasferirsi presso altra Società, e il secondo per aver favorito tale illecito con la propria intermediazione.

Altre controversie, aventi ad oggetto lo svincolo e il trasferimento di atleti, hanno richiesto più gradi di giudizio, arrivando al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, supremo Organo di giustizia sportiva.

A tal proposito, si richiama, ad esempio, un caso in cui un’atleta della pallanuoto, trasferitasi in altra città per motivi di studio, che si era vista negare dal competente Comitato Regionale il tesseramento con una nuova società per l’annata 2016/2017, poiché risultava già tesserata per altro sodalizio sportivo. In realtà, il cartellino dell’atleta era stato venduto[14] illegittimamente da una Società ad un’altra, pur avendo la tesserata ricevuto una lettera di svincolo nel marzo 2016 dalla prima Società di appartenenza. In tal caso, Il Collegio di Garanzia, ha riconosciuto l’efficacia dello svincolo concesso dalla del marzo 2016 concesso dalla società cedente in favore dell’atleta ricorrente, libera di vincolarsi ad altra società, ed in ogni caso ha ritenuto illegittimi i comportamenti posti in essere dalle Società cedente e cessionaria relativi al cartellino dell’atleta[15].

In merito alla revoca da parte delle Società dagli svincoli già concessi, si evidenzia, in linea generale, che normalmente una dichiarazione di svincolo da parte della Società – riconducibile effettivamente al sodalizio, ad esempio perché emessa su carta intestata della società, recante il timbro della Società e la firma del Presidente – non può essere revocata o contestata in giudizio in modo generico o per ripensamenti, poiché, secondo i Giudici, genera negli atleti un legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica in ordine allo stato di libertà degli stessi.

È interessante segnalare, sul punto, un’altra recente decisione del Tribunale Federale, Seconda Sezione[16], in un procedimento in cui alcuni atleti hanno chiesto l’annullamento del rinnovo del tesseramento d’ufficio effettuato dalla Società, che invocava l’inefficacia della revoca dello svincolo già dalla stessa concesso in loro favore. Tale decisione è rilevante innanzitutto perché, nel caso specifico, il Tribunale, tenuto conto dell’urgenza, ha assunto un provvedimento cautelare, disponendo il tesseramento provvisorio degli atleti in favore della nuova Società – nella quale gli stessi intendevano trasferirsi – finalizzato a consentire agli atleti la partecipazione ai Campionati assoluti invernali di categoria; il tutto rinviando al merito la decisione definitiva.

Con la sentenza[17] il Tribunale ha riconosciuto la validità di una lettera di svincolo della Società a favore degli atleti proprio perché ha “ingenerato un legittimo affidamento meritevole di tutela giuridica in ordine allo stato di libertà degli atleti”, dichiarando, quindi, inefficace il rinnovo del tesseramento d’ufficio

In materia di svincolo, è importante che l’atleta dimostri e documenti opportunamente le ragioni a fondamento della propria richiesta, altrimenti la domanda presentata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Organico viene rigettata.

Si rinvengono spesso, infatti, casi nei quali l’atleta richiede, alla Società, prima, e al Tribunale Federale poi, di essere svincolato per aver cambiato città (per motivi di studio o di lavoro dei genitori, ad esempio) senza tuttavia dimostrare l’effettiva sussistenza del motivo addotto.

In tali casi, l’Organo giudicante rigetta il ricorso del tesserato, in quanto carente della relativa prova documentale.

Si evidenzia, in via esemplificativa, il caso in cui il Tribunale Federale, Seconda Sezione[18], ha rigettato il ricorso presentato dall’atleta , poiché questi che aveva richiesto lo svincolo per ragioni di studio, pur continuando a mantenere un legame stretto con la città originaria, dalla quale non solo non aveva trasferito la propria residenza, ma nella quale continuava persino ad allenarsi con una Società diversa da quella con cui aveva il vincolo (che peraltro utilizzava lo stesso impianto natatorio) e senza l’autorizzazione della propria Società.

In casi simili, l’atleta può incorrere perfino in una sanzione disciplinare per violazione delle norme federali.

Vi sono numerosi altri casi, invece, nei quali l’atleta comprova adeguatamente le ragioni della propria richiesta, ottenendo lo svincolo senza il pagamento di alcuna indennità.

Si richiama, a tal proposito, un’altra decisione del Tribunale Federale, Seconda Sezione[19], che ha accolto, ai sensi dell’art. 16.8 lett. a) del Regolamento Organico, la richiesta di svincolo presentata dalla madre dell’atleta (giocatore di pallanuoto), in quanto le circostanze dedotte in giudizio sono state adeguatamente documentate ed erano tali da giustificare “l’assoluta congruità e correttezza del diritto allo svincolo”.

In particolare, la ricorrente, svolgendo l’attività di insegnante, si era trasferita per ragioni lavorative in un’altra città, distante oltre 250 km dalla precedente, trasferendovi la residenza propria e del figlio ed iscrivendo quest’ultimo in un Istituto scolastico del posto.

In casi simili, è evidente l’interesse dell’atleta a poter continuare a praticare l’attività sportiva nella nuova sede e, quindi, il diritto del medesimo a ottenere lo svincolo dalla società sportiva che ne detiene il cartellino.

Altri casi frequenti, riguardano problematiche connesse alla preparazione atletica del tesserato e/o al disinteresse della Società nei confronti dello stesso.

Si evidenzia, a tal proposito, una controversia[20] insorta tra un’atleta del settore nuoto, che lamentava la mancanza nella Società di appartenenza di una squadra della categoria di cui faceva parte, la mancata iscrizione della stessa al Campionato di categoria, la mancata convocazione per la nuova stagione agonistica, l’impossibilità di allenarsi adeguatamente e il peggioramento dei propri risultati e della propria classifica.

Anche in tal caso, le circostanze opportunamente dedotte e documentate dai genitori dell’atleta minorenne, peraltro, non contestate dalla Società con cui l’atleta era tesserata, hanno comportato la concessione, da parte del Tribunale Federale, dello svincolo immediato dell’atleta.

Il Tribunale ha ritienuto rilevante, infatti, la mancanza, in seno alla società, di una squadra della categoria di appartenenza dell’atleta, che le potesse consentire di espletare a livello agonistico l’attività per la quale era tesserata; non trascurabile neppure la mancata partecipazione della società ai campionati per la stagione precedente e per quella corrente; di assoluto rilievo, inoltre, la totale assenza di comunicazioni e convocazioni della società resistente all’atleta, in ordine alla ripresa degli allenamenti per la corrente stagione agonistica, al punto che l’atleta si trovava in uno stato di fermo sportivo, sicuramente pregiudizievole[21].

E ancora, nei casi di mancata iscrizione della Società al Campionato per la categoria di appartenenza dell’atleta, lo svincolo è normalmente riconosciuto dal Tribunale[22].

In taluni casi, l’atleta che chiede lo svincolo sostiene esservi “un’incompatibilità ambientale” (ad esempio perché la Società ha cambiato allenatore) che mina il rapporto con la Società e, pertanto, la possibilità di allenarsi serenamente.

Spesso tale doglianza è rigettata dal Tribunale adito, se non adeguatamente provata dall’atleta.

In un caso, ad esempio, il Tribunale ha stabilito che “[…] la scelta di cambiare allenatori non è sindacabile dagli atleti, tanto più che i tecnici messi a disposizione per gli allenamenti e per la preparazione ai campionati, oltre ad essere dotati delle certificazioni e dei brevetti richiesti, risultano aver fornito adeguata assistenza anche alla giovane […]”[23].

In un altro caso, in cui l’atleta ha chiesto lo svincolo per incompatibilità ambientale, fondando la richiesta su uno scontro fisico con due dirigenti della Società titolare del cartellino[24], il Tribunale federale ha chiarito che “[…] il presupposto della incompatibilità ambientale debba coincidere con elementi oggettivi e soggettivi, gravi, presenti ed insormontabili, appare di tutta evidenza come l’episodio oggetto del presente procedimento, pur unico e non frutto di reiterate condotte protrattesi nel tempo, assurge ad una gravità tale da rendere di fatto, ed oggettivamente, impossibile una prosecuzione serena sia degli allenamenti che delle gare che di tutta l’attività sportiva e relazionale tra l’atleta ed i dirigenti, nonché tra lo stesso e tutta la società”[25].

In tal caso, quindi, la gravità dell’episodio e il ruolo dei soggetti coinvolti (in particolare i dirigenti dell’ASD) sono risultati determinanti per far ritenere al Tribunale federale che il vincolo sportivo fosse opportunamente e doverosamente sciolto.

Infatti, precisa il Tribunale: “il rapporto tra le parti si è così deteriorato senza che vi sia la possibilità alcuna di essere sanato, e dunque sussiste una oggettiva ed effettiva incompatibilità ambientale che impedisce il ripristino non solo di un clima di serenità, ma anche di quel rapporto fiduciario e collaborativo che deve essere alla base di un corretto e naturale svolgimento dell’attività sportiva”.

 

  1. Conclusioni

 

È evidente la grande conflittualità che, nell’applicazione pratica, il tesseramento pluriennale e, in particolare, il vincolo sportivo possono far sorgere tra gli atleti e le Società o tra i Sodalizi stessi.

L’istituto del vincolo sportivo, come detto, ha avuto origine con finalità probabilmente meritevoli di tutela, in quanto volto a favorire la più ampia diffusione della pratica sportiva sul territorio, attraverso la tutela delle società con minori risorse economiche e degli atleti stessi.

Tuttavia, nel corso degli anni il vincolo è risultato spesso insopportabile per gli atleti, spesso a causa di un utilizzo distorto rispetto alla sua più nobile funzione.

In particolare, le Società, che investono risorse e denaro per la formazione e la crescita dei propri tesserati, attraverso tale strumento dovrebbero poter programmare e investire nella propria attività, senza il rischio di perdere i propri atleti di anno in anno o, comunque, in tempi eccessivamente brevi.

Attraverso il vincolo, possono utilizzare, infatti, le prestazioni sportive del tesserato, per uno o più anni (dipende se il vincolo sia annuale o pluriennale), senza aver timore che un atleta, su cui abbiano investito (tempo, energie, denaro), venga loro “sottratto” senza il proprio consenso (salvo casi particolari espressamente disciplinati[26]) e senza una equa compensazione economica (c.d. indennità di preparazione), stabilita dalla Federazione, che tenga conto delle risorse impiegate per la formazione del medesimo.

Nel caso specifico della FIN, il vincolo pluriennale ha la durata di otto stagioni sportive che rispetto a molti altri sport è decisamente più lungo.

Gli atleti, dal canto loro, hanno diritto che il vincolo persista sino a quando vi sia il reciproco accordo e finché il sodalizio manifesti un interesse concreto a mantenerli all’interno della propria compagine, utilizzandone effettivamente le prestazioni sportive, consentendo loro di migliorarle.

Inoltre, non si può sottovalutare il fatto che molti atleti, seppur (solo) formalmente dilettanti, sono dei veri e propri “professionisti di fatto”, per i quali il vincolo costituisce un gravoso limite alla propria libertà lavorativa, con un’ingiustificata e gravissima disparità di trattamento rispetto ad altri atleti professionisti.

Sarà interessante verificare, tra qualche tempo, se e come la nuova recentissima Legge n.86 dell’8 agosto 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 191 il 16 agosto 2019 ed i relativi Decreti attuativi incideranno, eventualmente, sul vincolo sportivo dei soggetti che praticano sport non solo per diletto ma come professione.

Allo stato, una soluzione auspicata da molti “addetti ai lavori” è quella di limitare il vincolo ad una sola stagione sportiva, lasciando maggior libertà agli atleti nella scelta della società ove svolgere la propria attività.

Si tratta di contemperare gli opposti interessi, dei tesserati che vorrebbero avere la massima libertà di scegliere, di anno in anno, la società a favore della quale praticare la propria attività sportiva, e delle società stesse che spesso concorrono nella formazione e nella crescita degli atleti e, aspetto da non sottovalutare affatto, al più generale sviluppo dell’attività sportiva.

Sembra che un intervento normativo, in tale ambito, sia finalmente in corso, per cui non resta che attendere gli sviluppi a cui le riforme porteranno.

[1]In materia di tesseramenti e trasferimenti sono competenti rispettivamente, ai sensi dell’art. 27, comma 31) e 35), la Seconda Sezione del Tribunale Federale e della Corte Federale d’Appello.

[2] Si pensi, ad esempio a casi di falsificazione di atti ufficiali della Federazione (quali l’apposizione di firme apocrife sul modulo di tesseramento),  ovvero a casi di doppio tesseramento (in particolare di atleti già tesserati e sottoposti a vincolo con altra società, che con escamotage vari riescono a tesserarsi con una nuova società), oppure a casi di tesseramento privo della certificazione medico-sportiva dell’atleta, ecc..

[3] Vi sono talvolta richieste di indennità di svincolo non dovute.

[4] Saranno riportate brevemente sia sentenze dei Giudici statali sia decisioni degli Organi di Giustizia federali.

[5] Si veda Tribunale di Verbania, sentenza del 14 aprile 2015 n. 233, in http://www.ilnuovodirittosportivo.it/nullita-del-vincolo-di-tesseramento-pluriennale-del-calciatore-dilettante/. Nel caso specifico, il Tribunale ha riformato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Verbania.

[6] Non sono state rinvenute nella giurisprudenza altre sentenze simili.

[7] Giurisprudenza sia degli Organi federali sia del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

[8] Si veda in particolare in ambito FIGC, il C.U. 009/CFA del 22 giugno 2015 in https://www.figc.it/figclegacyassets/assets/contentresources_2/contenutogenerico/708/c_2_contenutogenerico_2528617_strillocomunicatoufficiale_lstallegati_1_upfallegato.pdf.

[9]Attualmente, in ambito FIGC, per i tesseramenti pluriennali di minori è necessaria, ai sensi dell’art. 39 NOIF, la sottoscrizione di entrambi i genitori; si veda https://www.figc.it/media/93257/135-modifica-artt-39-40-40-quater-40-quinquies-63-103-bis-noif.pdf.

[10] si veda Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 27/16 del 6 luglio 2016 in http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2016/Decisione_n._27-2016_-_ricorso_n._19-2016_-_Di_Martire-C.N._Posillipo-FIN.pdf.

[11]Si veda ancora la Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti per la stagione sportiva 2019/2020, secondo cui si deve procedere come segue:Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medicoNel caso di atleti in stato di vincolo il cui tesseramento non è rinnovabile per mancato rinnovo della certificazione di idoneità sportiva, per indisponibilità dell’atleta a sottoporsi alla relativa visita, la Società interessata deve: 1) provvedereal“pre-tesseramento”medianteinserimentodell’Atletasulportale informatico; 2) inviare alla Segretaria Generale – Ufficio Tesseramenti, a mezzo PEC, la richiesta di interruzione dei termini di decadenza del vincolo documentando l’invito e il rifiuto dell’atleta a provvedere alla visita per il rinnovo della idoneità sportiva. La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, informato il Comitato territoriale competente, trasmette informativa alla Procura federale per la valutazione degli eventuali profili disciplinari. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, l’eventuale regolarizzazione disciplinare) e, quindi, a completare la procedura di tesseramento. Nel caso di pre-tesseramento cautelare, il vincolo sportivo permane anche in assenza di tesseramento definitivo per accertata responsabilità dell’Atleta nel mancato rinnovo della certificazione di idoneità sportiva”, in https://www.federnuoto.it/circolari/federazione-1/federazione-2019-2020/4408-circolare-normativa-affiliazioni-e-tesseramenti-propaganda-scuole-nuoto-federali-stagione-2019-2020/file.html.

[12] Si veda Tribunale Federale, Prima Sezione, decisione n. 11/2019 del 18 luglio 2019 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2019/4394-tribunale-federale-i-sezione-deferimento-sig-ra-natala-spanti-e-de-akker-team-ssd-a-r-l-procedimenti-riuniti-10-11-fin-2019-motivazione-decisione-n-11-2019/file.html.

[13] I genitori dell’atleta hanno presentato un esposto nei confronti della Società alla quale, su richiesta, avevano pagato la somma di Euro 5.000,00 per ottenere lo svincolo del figlio tesserato.

[14] Nel caso specifico è emerso nella fase istruttoria del giudizio che il cartellino dell’atleta era stato pagato 10.000,00 Euro, asseritamente corrisposti quale corrispettivo per “indennità di preparazione”.

[15]Si veda Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 52/2017 in https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._52-2017_-_Ric._51-2017_-_Ioannou-FIN_e_altri.pdf.

[16]Si veda Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 18/2018 del 12dicembre 2018 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2018/3294-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-avverso-tesseramento-d-ufficio-da-parte-della-societ%C3%A0-de-akker-team-ssd-arl-procedimenti-riuniti-7532-2018-7533-2018-7534-2018-e-7618-2018-decisione-18-2018-del-12-12-2018/file.html.

[17] Per semplificare, si utilizza il termine in modo improprio, comprendendo anche le decisioni degli Organi di Giustizia sportiva, che non sono vere e proprie “sentenze” ma “decisioni”.

[18]Si veda Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 17/2018 del 3 dicembre 2018 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2018/3256-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-mambella-enrico-c-club-aquatico-pescara-avverso-diniego-concessione-nulla-osta-procedimento-n-7154-2018-%E2%80%93-decisione-17-2018-del-3-12-2018/file.html.

[19]Si veda Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 11/2018 del 24ottobre 2018 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2018/3051-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-giribaldi-lorenzo-c-rari-nantes-palermo-89-avverso-diniego-concessione-nulla-osta-procedimento-n-6705-2018-motivazioni-decisione-n-11-2018-del-24-10-2018/file.html.

[20]Si veda Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 12/2018 del 24 ottobre 2018 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2018/3049-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-bonamano-claudia-c-asd-nuoto-e-canottaggio-civitavecchia-avverso-diniego-concessione-nulla-osta-procedimento-n-6719-2018-%E2%80%93-motivazioni-decisione-12-2018-del-24-10-2018/file.html.

[21] In linea con la decisione indicata alla nota 35, si veda anche Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 13/2018 del 24 ottobre 2018 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2018/3048-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-tani-sara-c-asd-nuoto-e-canottaggio-civitavecchia-avverso-diniego-concessione-nulla-osta-procedimento-n-6719-2018-%E2%80%93-motivazioni-decisione-13-2018-del-24-10-2018/file.html.

[22] Si veda anche Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 18/2017 del 2 ottobre 2017 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2017/2048-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-gorlero-giulia-c-asd-r-n-imperia-1957-avverso-diniego-concessione-nullaosta-procedimento-n-6466-2017-%E2%80%93-decisione-18-2017/file.html.

[23] Si veda in tal senso Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 14/2018 del 31 ottobre 2018 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2018/2756-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-cermelli-carolina-c-aquatica-torino-ssd-arl-avverso-diniego-concessione-nulla-osta-procedimento-n-6664-2018-decisione-14-2018-del-31-10-2018/file.html.

[24] In particolare, l’atleta aveva militato dalle giovanili alla prima squadra in una Società di pallanuoto; in seguito, dopo essere stato concesso in prestito ad un altro sodalizio, durante una partita tra le due società aveva avuto un violento scontro fisico con due dirigenti della Società titolare del cartellino, subendo lesioni e presentando una denuncia-querela nei confronti degli stessi.

[25] Si veda Tribunale Federale, Seconda Sezione, decisione n. 29/2017 del 29 novembre 2017 in https://www.federnuoto.it/home/federazione/giustizia/giustizia-2017/2121-tribunale-federale-ii-sezione-ricorso-pasquale-palermo-c-asd-cosenza-nuoto-avverso-diniego-concessione-nulla-osta-procedimento-n-6565-2017-motivazioni-decisione-29-2017-del-17-11-2017/file.html.

[26] Si pensi all’ipotesi di giusta causa con “colpa” a carico della società.

Alessandro Narciso – Avvocato del Foro di Monza; esperto di giustizia sportiva; Componente della Corte Federale d’Appello FIPSAS e del Tribunale Federale FIBKMS
Veronica Moschino – Avvocato del Foro di Bergamo; Allenatore nuoto I livello e nuoto per salvamento
Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJlKAM/FIPE; Procuratore Aggiunto FISE
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