Le nuove linee guida per l’attività sportiva di base: un allegato dedicato alle piscine

Sul sito del Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del consiglio dei ministri sono disponibili le nuove Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, redatte ai sensi del Decreto Legge 22/4/2021, n. 52

Il documento fornisce indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità. Il documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Oltre alle disposizioni generali contenute nei 10 capitoli del documento, un intero allegato (n. 6) è dedicato alle piscine pubbliche e private, che riportiamo integralmente:

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

  1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un’opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere
  2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale
  3. Prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita
  4. Prevedere l’accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione
  5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro
  6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l’uso promiscuo degli armadietti
  7. Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
  8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone
  9. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell’allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche
  10. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto
  11. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi
  12. Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 m g/ l; pH 6,5 -7,5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore
  13. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata
  14. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli
  15. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc.
  16. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente
  17. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie
  18. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi
  19. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini
  20. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti
  21. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell’acqua, al ricambio dell’aria, e altre disposizioni di dettaglio

Vale la pena ricordare che le richiamate Linee guida di Federnuoto, disponibili a questo link,  avevano validità sino al 30 aprile 2021 e saranno pertanto a breve aggiornate.

 

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