Green pass. Documento sì, documento no: arriva la circolare

Al termine di una giornata nella quale si sono susseguite informazioni contraddittorie rispetto alla necessità, per esercenti e gestori di pubblici servizi, di verificare oltre al possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green pass) anche l’identità del possessore mediante esibizione di un documento, con la Ministra dell’interno Luciana Lamorgese che negava questa necessità e il Garante della privacy secondo il quale nulla invece osta, il dicastero presieduto dalla stessa Lamorgese ha rilasciato la Circolare n. 15350/117/2/1 “Disposizioni in materia delle certificazioni verdi Covid-19” nella quale si precisa che riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo le norme definiscono “due diverse e successive fasi”:

  1. Verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa è prescritta. Attività indicate all’art. 3 del DL 23/7/2021, n. 105, tra le quali “piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso”. Questa verifica è sempre obbligatoria e a carico dei soggetti individuati dal comma 2 art. 13 DPCM 17/6/2021, e cioè:
    1. i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
    2. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
    3. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati
    4. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
      nonché i loro delegati
  2. Dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. Questa ulteriore verifica ha lo scopo do contrastare casi di abuso o elusione delle disposizioni. A differenza della prima, questa verifica è a carico degli stessi soggetti precedentemente indicati ma non è sempre obbligatoria ma si rende necessaria quando “appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”. Si ribadisce la legittimità della richiesta di identificazione anche qualora “il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali”. La verifica può inoltre essere effettuata in qualsiasi momento dalle forze di polizia e dal personale dei corpi di polizia municipale muniti della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Qualora da tale verifica emerga la non corrispondenza fra il possessore e l’intestatario della certificazione, le sanzioni previste saranno a carico del solo utente “laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente”.

In sintesi:

  • Per accedere ai servizi della piscina coperta, gli avventori maggiori di 12 anni devono esibire il Green pass
  • Il controllo sulla validità del Green pass spetta al gestore della piscina, anche attraverso personale delegato, esclusivamente utilizzando la app C19
  • Qualora ci sia una palese discrepanza fra l’aspetto dell’utente e i dati anagrafici restituiti dalla app C19 (es. persona apparentemente molto anziana e data di nascita recente, nome femminile e aspetto maschile ecc.) il gestore è tenuto a richiedere l’esibizione di un documento di identità
  • La richiesta dell’esibizione di un documento di identità da parte del gestore è pienamente legittima e deve essere effettuata in modalità tali da salvaguardare la privacy dell’utente e senza trattenerne i dati
  • In caso di mancata verifica dell’identità di fronte a tale discrepanza il gestore può essere sanzionato alla pari dell’utente
  • In caso di discrepanza non immediatamente valutabile (aspetto fisico compatibile con genere e data di nascita rilasciate dalla app C19), la sanzione è a carico del solo utente

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