Green pass, arriva l’obbligo per tutti i lavoratori (volontari compresi). Stop alle indennità per i collaboratori sportivi e nuove norme entro il 30 settembre

Il Decreto legge che rende obbligatorio il green pass su tutti i posti di lavoro pubblici e privati entrerà in vigore il 15 ottobre. Lo hanno comunicato i ministri della Salute Roberto Speranza, della Funzione Pubblica Renato Brunetta e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini durante la riunione con i Presidenti dei consigli regionali, prima di entrare nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto all’unanimità.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

La disposizione di si applica anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Le verifiche sul rispetto delle prescrizioni sono demandate ai datori di lavoro. Per le violazioni sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. La sospensione è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

L’articolo 6 del Decreto prevede poi che “le somme trasferite a Sport e Salute s.p.a per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza COVID-19 di cui All’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, non utilizzate entro il 15 settembre 2021, sono riversate, in deroga a quanto previsto dal comma 13 del suddetto articolo 44, entro il 15 ottobre 2021 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» di cui all’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.  Disposizione che mette quindi fine all’esperienza delle indennità per i collaboratori sportivi.

L’articolo 8 prevede invece che “Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative”.

DECRETO 16/9/2021 – TESTO INTEGRALE

CONFERENZA STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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