Covid, il Governo aggiorna le FAQ: no Green Pass per i corsi scolastici (ma niente compresenza)

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri ha aggiornato le domande frequenti in materia di sport e Covid.

In particolare sono state aggiornate le domande numero 7 bis e 16.

La prima specifica che (grassetto e sottolineature nostre):

Le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curriculare, nelle zone ove sia generalmente consentito l’accesso a dette strutture.

Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest’ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l’attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curriculari.

Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l’accesso al plesso scolastico, ovvero senza Certificazione verde COVID-19.

Tuttavia, durante l’orario di accesso degli studenti in orario curriculare è opportuno che sia garantito l’uso esclusivo della palestra/piscina da parte della scuola, limitando gli ingressi agli utenti esterni: questi ultimi potranno accedere all’uscita degli studenti e subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione.

La seconda ribadisce invece che

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-septies del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto dall’art. 3 del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 prevede che, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Quindi riassumendo:

  • I partecipanti ai corsi di nuoto in orario scolastico non sono soggetti all’obbligo di esibizione del Green Pass, ma durante tali corsi non ci devono essere altre attività che si svolgono nell’impianto
  • Dal 15 ottobre tutto il personale operante all’interno della piscina a qualsiasi titolo deve essere in possesso di Green Pass, e spetta al gestore eseguire le necessarie verifiche

Continua quindi la politica ambivalente del Governo nei confronti del settore sportivo, alternando agevolazioni a restrizioni. Ci si chiede infatti quante strutture saranno disponibili a rinunciare all’attività dei corsi privati per ospitare classi scolastiche per periodi limitati e il più delle volte a tariffe estremamente calmierate.

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