Vincolo sportivo e nulla osta – stato dell’arte in vista della stagione 2023/2024

Questo articolo, che non può non prescindere da quanto già detto in tema di vincolo sportivo in altri precedenti contributi nella rubrica “Diritto in acqua“, ha lo scopo di far luce sulla normativa dei tesseramenti per la stagione sportiva 2023/2024, alla luce delle novità in materia introdotte dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, che ha convertito con modificazioni il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) introducendo l’ulteriore previsione dalla proroga dell’entrata in vigore dell’abolizione definitiva del vincolo sportivo.

In forza della sopra menzionata legge di conversione, il termine di entrata in vigore della disposizione che abolisce il vicolo sportivo, contenuta nel D. Lgs. 36/2021 (uno dei decreti della c.d. Riforma dello Sport), ha lasciato invariata la disposizione che elimina entro il 1° luglio 2023 “le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta” e cioè il vincolo sportivo, e ha fissato definitivamente il termine al 1 luglio 2024 (termine già posticipato dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, con il D.L. convertito). per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Certamente, il vincolo sportivo, nell’ultimo periodo, è stato oggetto di ampio dibattito. Nei precedenti articoli, sopra citati e qui richiamati, è già stato sottolineato che un atleta, che intenda esercitare un’attività sportiva agonistica nell’ambito delle singole Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, deve necessariamente essere tesserato alle stesse Federazioni. Con il tesseramento, infatti, l’atleta da un lato acquisisce diritti e doveri nel contesto federale, quali, a titolo esemplificativo, l’abilitazione all’esercizio dell’attività sportiva, ivi compresa la possibilità di partecipare alle competizioni organizzate dalla Federazione di appartenenza o la possibilità di accedere all’elettorato attivo e passivo in base ai requisiti previsti dallo Statuto federale e, dall’altro, instaura un rapporto giuridico con il sodalizio (SSD o ASD) di appartenenza, a sua volta affiliata alla Federazione.

In altre parole, con il tesseramento sorge il c.d. vincolo sportivo tra l’atleta e la società sportiva di appartenenza, nel contesto federale. In forza di questo “vincolo” tra società e tesserato, sorgono tutta una serie di diritti e obblighi reciproci.

In Italia, con la Legge n. 426/1942 istitutiva del CONI, era stato ritenuto legittimo vincolare l’atleta alla società nella quale lo stesso era “cresciuto” e si era formato sportivamente. Tale vincolo, che fino al 1981 era di durata indeterminata (c.d. vincolo definitivo) per tutti gli sportivi, è oggi in vigore soltanto per i non professionisti – dilettanti, giovani –, essendo stato abolito definitivamente per i professionisti dall’art. 16 della L. 91/1981 poiché ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa e ingiusta limitazione alla libertà individuale.

Fino all’attuale riforma, il vincolo definitivo, che vale per tutti gli atleti che non rientrano tra quelli aventi diritto al tesseramento a vincolo provvisorio, durava diverse stagioni agonistiche a seconda della disciplina sportiva praticata; al termine si rinnovava automaticamente, salvo espressa volontà dell’atleta da comunicarsi con congruo anticipo, nei termini previsti dalla normativa federale.

Il giovane atleta, con la firma del “cartellino” per la società, si vincolava a una società sportiva, accettando una notevole compromissione della propria libertà contrattuale, perché avrebbe potuto svolgere la propria attività sportiva unicamente per detta società, che, salvo ipotesi limitate, era la sola che poteva decidere se concedere il trasferimento dell’atleta ad altro sodalizi .

Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo nel 2021, portata avanti da Valentina Vezzali quando era Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Draghi, il vincolo sportivo, che ha suscitato e continua a suscitare grande malcontento tra gli atleti, verrà abolito definitivamente il 1° luglio 2023.

Per fare chiarezza, la Federazione Italiana Nuoto ha emanato la Circolare, pubblicata lo scorso 14 giugno: si conferma l’abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e la proroga il termine al 1° luglio 2024 nel caso in cui vi siano tesseramenti di atleti in stato di vincolo alla data del 30 settembre 2023. Per tali atleti, infatti, il tesseramento potrà essere rinnovato alle Società di appartenenza con le modalità già previste dalla Normativa Generale per i Tesseramenti e le Affiliazioni. Rimane comunque certa la scadenza definitiva del vincolo nella stagione 2024.

La Circolare spiega che per tutti gli altri tesseramenti diversi da quelli appena descritti, già dalla stagione sportiva 2023/2024 non troveranno più applicazione le attuali norme relative al vincolo sportivo.

In ogni caso, fermo restando quanto detto, viene data la possibilità agli atleti in stato di tesseramento con vincolo definitivo alla data 30 settembre 2023 di chiedere il “nulla osta” alla società di appartenenza per un eventuale trasferimento ad altra Società affiliata, secondo le procedure descritte all’art. 16 del Regolamento Organico che si riportano:

1. gli Atleti interessati sono tenuti tassativamente ad inviare, entro il termine perentorio del giorno 28 luglio 2023 (farà fede la data del timbro postale di partenza), la richiesta di nulla osta alla Società di appartenenza utilizzando il fac-simile allegato alla circolare del 14 giugno 2023, Doc. 003210-2023, come disposto dalla stessa. Le richieste inviate al di fuori della predetta finestra temporale sono irricevibili;

2. gli Atleti sono tenuti all’invio contestuale di copia della richiesta alla Federazione Nuoto – Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, unitamente alla fotocopia della ricevuta attestante l’intervenuto invio della raccomandata alla Società di appartenenza;

3. le società interessate, a loro volta, devono inviare a mezzo raccomandata a/r all’Atleta interessato e alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti della FIN, entro il termine del 31 agosto 2023, la dichiarazione di concessione o rifiuto del nulla-osta, utilizzando il medesimo fac-simile federale inviato dagli atleti. Il mancato riscontro da parte delle società nei suddetti termini equivale a espressione di silenzio-rifiuto verso la richiesta di nulla osta;

4. la FIN, decorso il termine assegnato alla Società, provvede a comunicare entro il 14 settembre 2023 all’Atleta interessato, a mezzo raccomandata a/r o pec, alla Società di appartenenza e al Comitato Regionale competente a mezzo mail, l’esito della richiesta di nulla osta;

5. la parte interessata, sia essa l‘atleta e/o la società ricevente può proporre eventuale ricorso, avverso l’intervenuta concessione del nulla osta o rifiuto del medesimo, al Tribunale Federale – Seconda Sezione, entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione.

Il ricorso deve essere proposto con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia della FIN, al quale dovrà essere allegata copia del versamento della quota dovuta per Diritti di segreteria indicata nella apposita tabella allegata alla Circolare Normativa Generale per le Affiliazioni e i Tesseramenti.

Ulteriormente, in forza della disposizione dell’art. 31 co. 2 bis D. Lgs. 36/2021 introdotto dalla L. 14/2023, entro il 31 dicembre 2023 le Federazioni Sportive Nazionali dovranno approvare un apposito regolamento relativo al riconoscimento del premio di formazione tecnica (c.d. parametri di svincolo): la Circolare FIN precisa che tale regolamento è ora in corso di redazione. Tale indennità di formazione sarà calcolata equamente dalla Federazione sulla base di alcuni parametri predefiniti, quali, tra gli altri, l’età del tesserato, l’anzianità di tesseramento, il curriculum sportivo.

Ancora una volta, si assiste alla costruzione di una complessa struttura normativa per contemperare gli opposti interessi: da una parte quello degli Atleti, che vorrebbero avere massima libertà di scegliere, di anno in anno, la società a favore della quale praticare la propria attività sportiva, e dall’altra quello delle stesse società che concorrono nella formazione e nella crescita degli Atleti, ad avere ancora una volta, l’ultima, la facoltà di decidere della vita sportiva – e non solo – e del futuro degli Atleti.

Articolo a firma di.

  • Cristina Varano – Avvocato del Foro di Roma; esperto di giustizia sportiva; Procuratore Federale FIJLKAM/FIPE, Sostituto Procuratore Federale FIP.
  • Andrea Doro  Praticante avvocato; Ufficiale di gara FIN (Arbitro nazionale di pallanuoto – Serie A2).

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