“Preminente interesse nazionale”, le precisazioni di Federnuoto: Propaganda solo con idoneità agonistica

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, e in particolare della precisazione relativa allo svolgimento delle attività sportive federali contenuta all’art. 1, comma 10) lettera e) del citato DPCM del 3/12/2020 secondo la quale:

sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva

la Federazione italiana nuoto, a firma del Segretario generale Antonello Panza, ha inviato a tutti i Comitati territoriali e alle Società affiliate la seguente precisazione:

la Federazione Italiana Nuoto ha trasmesso al CONI il calendario delle attività ritenute di preminente interesse nazionale, quali le competizioni aventi natura di campionato italiano o gare equipollenti, ivi comprese le fasi e articolazioni regionali delle medesime attività riferite a qualificazioni a campionati nazionali e equipollenti e/o utili per l’inserimento a graduatorie federali e alla partecipazione all’attività internazionale.

Alle suddette attività federali possono accedere esclusivamente gli atleti tesserati per le categorie per le quali è prevista l’obbligatorietà della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica e comunque agli atleti in possesso della citata certificazione.
Ai fini della verifica di detto requisito le norme federali prevedono che gli atleti o le associazioni e società sportive di appartenenza siano tenuti a presentare -pena esclusione dalle competizioni- agli organizzatori degli eventi, e comunque al Giudice Arbitro, la tessera federale attestante la validità del rapporto associativo dal quale discende per il sodalizio sportivo di appartenenza l’obbligo di acquisire e conservare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Relativamente ai tesserati del “settore propaganda”, nel rispetto del “nuovo” DPCM di cui all’oggetto, è fatto obbligo all’atleta interessato di essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, acquisita e conservata dalla associazione o società di appartenenza, e presentarne copia agli organizzatori dell’evento e comunque al Giudice Arbitro, pena l’esclusione dalla competizione.

Rimane confermato che solo gli atleti in possesso del citato requisito, cioè il possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, potranno altresì partecipare alle sessioni di allenamento, a porte chiuse, nel pieno rispetto delle Linee guida per limitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 previste dalla FIN.

Rimangono non consentite negli impianti natatori le attività sportivo-didattiche di base, tra le quali l’Acquagym, il nuoto assistito e/o libero e la balneazione.

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