Riforme: torna il vincolo sportivo, cancellato il limite dei tre mandati per i presidenti di Federazione

Sulla Gazzetta ufficiale del 16 agosto è stato pubblicato il testo integrale della legge n. 112 del 10/8/2023 di conversione del DL 22/6/2023 n. 75 recante, fra le varie, disposizioni urgenti in materia di sport:

  • Proroga del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Tale disposizione ha istituito in favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore di leghe, federazioni, società sportive professionistiche, ASD e SSD che svolgono attività sportiva giovanile
  • Reintroduzione del vincolo sportivo con un limite massimo di due anni
  • Cancellato il limite massimo di tre mandati consecutivi per i presidenti delle federazioni sportive. Dopo il terzo mandato sarà possibile ricandidarsi ma per l’elezione servirà una maggioranza qualificata di due terzi

La norma sul vincolo sportivo era prudentemente già stata prefigurata da Federnuoto nella stesura della Normativa generale 2023/2024, che al punto 2.5 “Vincolo sportivo” recita:

Come noto, il D.lgs. 163/2022 contenente “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (…)”, ha previsto – tra l’altro – il posticipo al 1°luglio 2024 dell’abolizione definitiva del vincolo sportivo così come regolamento dalle attuali norme. Pertanto, ferma l’abolizione dell’attuale vincolo sportivo dal 1°luglio 2023, è previsto per gli atleti tesserati per la stagione 2022/2023 già in stato di vincolo che lo stesso è prorogato al 1° luglio 2024 in caso di rinnovo del tesseramento, senza soluzione di continuità, per la prossima stagione. La FIN ha conseguentemente richiesto la nomina del Commissario ad acta, appositamente nominato dal Consiglio nazionale del CONI, al fine di procedere all’adeguamento dello Statuto alle nuove norme relative al tesseramento degli atleti contenute all’art. 31 del D.lgs. 36/2021 e s.m.i.. Si segnala, per completezza, la recente approvazione del Decreto legge 22 giugno 2023 n. 75 con il quale il legislatore ha introdotto la possibilità di prevedere il vincolo sportivo sul tesseramento degli atleti dilettanti per un periodo massimo pari a due anni. In ordine a tale possibilità, tenuto conto che la ricaduta pratica di tale provvedimento produrrebbe in ogni caso i suoi effetti a decorrere dal termine della stagione sportiva 2023/2024 e che è altresì opportuno attendere la conversione in legge del decreto in argomento, la FIN si è riservata di valutare successivamente il suo recepimento nelle normative relative al tesseramento degli atleti. In ogni caso è previsto che le Federazioni Sportive Nazionali debbano approvare, entro il 31 dicembre 2023, apposito regolamento relativo al riconoscimento del premio di formazione tecnica (parametri di svincolo), per l’emanazione dei quali la FIN ha già avviato uno studio per il loro aggiornamento. Ne consegue che il tesseramento degli atleti in stato di vincolo alla data del 30 settembre 2023 potrà essere rinnovato dalle società di appartenenza con le modalità già previste dalla Normativa Generale per i Tesseramenti e le Affiliazioni, fermo restando la scadenza definitiva del vincolo nella stagione 2024, con l’ovvia esclusione dei tesseramenti eventualmente giunti a scadenza di vincolo con il termine della stagione sportiva 2022/2023, in riferimento ai quali si continueranno ad applicare le previsioni in ordine al riconoscimento dell’indennità di preparazione, così come previste dell’attuale normativa. Di conseguenza, per tutti gli altri tesseramenti non troveranno più applicazione – a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024 – le attuali norme relative al vincolo sportivo. Tutto ciò premesso, ne deriva che gli atleti in stato di tesseramento con vincolo definitivo alla data del 30 settembre 2023 hanno la facoltà di richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società affiliata per la stagione 2023/2024, con le attuali procedure stabilite dall’art. 16 Regolamento Organico, osservando le modalità ed i termini indicati al successivo punto 2.9 TRASFERIMENTI.

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